IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli  2 e 3, reltivi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Vista  la  legge 20  dicembre  1996,  n.  641, di  conversione  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante tra l'altro interventi
finanziari a favore delle aree depresse;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto l'art. 1 della legge 30  giugno 1998, n. 208, recante risorse
per interventi nelle aree depresse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;
  Vista la  propria delibera  in data  21 marzo  1997, in  materia di
programmazione negoziata ed in particolare  il punto 2 che disciplina
i patti territoriali;
  Vista  la  propria  delibera  in  data 17  marzo  1998,  n.  32/98,
concernente:  "Assegnazioni  a  carico  delle  risorse  per  le  aree
depresse: integrazioni e modulazione";
  Vista  la  propria delibera,  in  data  odierna, di  riparto  delle
risorse  per le  aree depresse  recate  dall'art. 1,  della legge  30
giugno 1998, n. 208;
  Vista  la proposta  di programma  operativo "Sviluppo  locale/patti
territoriali per l'occupazione" che si integra nel quadro comunitario
di  sostegno 1994-1999  per le  regioni dell'obiettivo  1, notificata
alla Commissione europea in data 27 maggio 1998;
  Considerato che  tal programma  comprende nove  patti territoriali,
localizzati  nell'area  dell'obiettivo  1,  incluso  anche  il  patto
"Sangro  Aventino"  nella  regione   Abruzzo,  che  pur  non  essendo
suscettibile  di   finanziamento  comunitario  e'   parte  integrante
dell'esperienza pilota  avviata in  sede comunitaria per  il rilancio
dell'occupazione;
  Considerato che tali patti  hanno usufruito dell'assistenza tecnica
comunitaria  e che  agli stessi  si applicano  le procedure  previste
dalla propria delibera 21 marzo 1997, ferma restando la necessita' di
assicurare, anche  nella fase attuativa, l'unitarieta'  del programma
operativo;
  Considerato  che  per assicurare  ai  suddetti  nove patti  risorse
pubbliche  nel  limite  massimo  di 100  miliardi  ciascuno,  occorre
finalizzare al  programma operativo,  oltre alle risorse  che saranno
rese disponibili dalla  Commissione europea pari a  140 mecu (271,600
miliardi) a  valere sul  FERS, FSE e  FEOGA sezione  orientamento, le
seguenti quote di finanziamento:
  271,600 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
  39  miliardi di  lire a  valere sulle  disponibilita' recate  dalla
legge n. 641/1996 e gia' finalizzate al cofinanziamento dei programmi
comunitari con delibera di questo Comitato del 17 marzo 1998;
  317,800 a  valere sulle risorse  recate dall'art. 1 della  legge 30
giugno  1998, n.  208, e  finalizzate con  separata delibera  in data
odierna al finanziamento dei  programmi comunitari inclusi nel quadro
comunitario di sostegno 1994-1999;
  Considerata   l'opportunita'  di   provvedere  tempestivamente   al
finanziamento nazionale pubblico del programma, al fine di accelerare
l'avvio degli interventi, assicurando  prioritariamente il completo e
tempestivo tiraggio delle risorse comunitarie e subordinando, quindi,
l'utilizzo  delle  risorse  aggiuntive nazionali  al  rispetto  delle
scadenze  per  gli  impegni  e  pagamenti  previsti  dalla  decisione
comunitaria;
  Vista  la nota  del  Ministero  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica n. 637/6.98/S in data 16 giugno1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Per l'attivazione dei patti territoriali, compresi nel programma
operativo multiregionale  "Sviluppo locale  - Patti  territoriali per
l'occupazione"  nelle regioni  dell'obiettivo 1,  saranno seguite  le
procedure previste dalla propria delibera  del 21 marzo 1997 indicata
in  premessa, ad  eccezione di  quanto previsto  al punto  2.11 della
stessa delibera.
  2. Ai  fini del tempestivo  utilizzo delle risorse previste  per il
programma  operativo  medesimo,  in  corso di  approvazione  in  sede
comunitaria,  e' autorizzato  il cofinanziamento  nazionale pubblico,
per il periodo  1998-1999, pari a 271,600 miliardi di  lire, a valere
sulle risorse del Fondo di rotazione  ex lege n. 183/1987, cosi' come
indicato  per ciascuna  annualita', nell'allegata  tabella che  forma
parte integrante della presente delibera.
  3. Per  garantire il completo  e tempestivo utilizzo  delle risorse
comunitarie,  e'  autorizzato,  altresi',   il  finanziamento  di  un
programa aggiuntivo di  256,800 miliardi di lire,  stabilito a titolo
programmatico,  a valere  sulle  disponibilita' di  cui alla  propria
delibera in data odierna, concernente il riparto delle risorse recate
dall'art. 1,  comma 1,  della legge n.  208/1998, da  utilizzarsi nel
rispetto delle  date limite  per gli impegni  e i  pagamenti previste
dalla decisione comunitaria.
  4.  Per  il  patto  territoriale "Sangro  Aventino"  nella  regione
Abruzzo  -   previsto  nell'ambito   del  programma  predetto   -  e'
autorizzato un finanziamento  pari a 82,475 miliardi di  lire, di cui
39 miliardi di lire a  valere sulle disponibilita' recate dalla legge
n.   641/1996,  indicate   sotto   la   voce  "Cofinanziamento   POP"
dell'allegato n.  2 alla richiamata  delibera n. 32/1998, in  data 17
marzo 1998, e  43,475 miliardi di lire a valere  sulle risorse di cui
alla propria  delibera in data  odierna concernente il  riparto delle
risorse di  cui alla  legge n.  208/1998. Sulle  disponibilita' della
predetta  delibera  fa  carico,  altresi',  a  titolo  programmatico,
l'ulteriore  importo   di  17,525  miliardi  di   lire,  quale  quota
aggiuntiva per il  Sangro Aventino, da utilizzarsi  entro le scadenze
indicate al punto precedente.
  5. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate dal  Dipartimento per le politiche  di sviluppo e
coesione ed a  seguito della decisione di  approvazione del programma
da parte della Commissione europea.
  6.  Il predetto  Fondo di  rotazione e'  autorizzato ad  erogare le
risorse nazionali  previste dalla presente delibera  anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  7. Il  Ministero del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione
economica -  Dipartimento per  le politiche  di sviluppo  e coesione,
adotta  tutte   le  iniziative  ed  i   provvedimenti  necessari  per
utilizzare entro  le scadenze  previste i finanziamenti  comunitari e
nazionali  relativi   al  programma   ed  effettua  i   controlli  di
competenza.  Il  Fondo di  rotazione  potra'  procedere ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi   delle  strutture  del   Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.
  8.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'amministrazione   titolare,  al   sistema
informativo del  Dipartimento della Ragioneria generale  dello Stato,
secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 9 luglio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998
Registro n.  4 Tesoro,bilancio e programmazione  economica, foglio n.
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