IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; Vista l'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998; Vista l'ordinanza n. 2804 del 3 luglio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazoni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Sentita la regione Campania; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il servizio idrografico e mareografico nazionale assicura, secondo le procedure emanate dal Dipartimento della protezione civile, la sorveglianza della rete di monitoraggio termopluviometrica in telemisura nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e comunica immediatamente allo stesso Dipartimento il raggiungimento delle soglie di attenzione, preallarme e allarme. 2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio idrografico e mareografico nazionale e' autorizzato a potenziare le reti di monitoraggio e il sistema di trasmissione e di elaborazione dati, nonche' ad acquisire i materiali ed i mezzi necessari per lo svolgimento delle predette attivita', utilizzando le procedure e deroghe previste nelle ordinanze citate in premessa. Per gli stessi fini il servizio e' autorizzato ad assumere, per il periodo dell'emergenza, sei unita' di personale tecnico con laurea in ingegneria, con contratto a termine, a chiamata diretta. 3. Per assicurare le attivita' di cui al presente articolo il servizio e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni e per la durata dell'emergenza, a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque fino a 50 ore mensili aggiuntive. Ai dirigenti del servizio cui sono affidati specifici compiti viene corrisposto un compenso forfetario fino al 70 per cento dello stipendio base. Il servizio e' altresi' autorizzato a disporre, in deroga alle vigenti disposizioni, i turni di reperibilita' necessari.