IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle  avversita'   atmosferiche  e  dagli  eventi   alluvionali  con
conseguenti dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza n.  2787 del  21 maggio  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  120 del  26 maggio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2789 del  15 giugno  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  141 del  19 giugno
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2794  del 27  giugno  1998 pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 155  del 6  luglio
1998;
  Vista  l'ordinanza  n. 2804  del  3  luglio 1998  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 160  dell'11 luglio
1998;
  Visto  il decreto-legge  11 giugno  1998, n.  180, convertito,  con
modificazoni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Sentita la regione Campania;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  servizio  idrografico e  mareografico  nazionale  assicura,
secondo  le  procedure  emanate  dal  Dipartimento  della  protezione
civile, la sorveglianza della rete di monitoraggio termopluviometrica
in  telemisura   nei  territori   dei  comuni   di  cui   all'art.  1
dell'ordinanza n. 2787  del 21 maggio 1998  e comunica immediatamente
allo   stesso  Dipartimento   il  raggiungimento   delle  soglie   di
attenzione, preallarme e allarme.
  2.  Ai  fini  di  cui  al   comma  1,  il  servizio  idrografico  e
mareografico  nazionale  e'  autorizzato  a  potenziare  le  reti  di
monitoraggio e  il sistema  di trasmissione  e di  elaborazione dati,
nonche'  ad  acquisire  i  materiali  ed i  mezzi  necessari  per  lo
svolgimento  delle predette  attivita',  utilizzando  le procedure  e
deroghe previste nelle  ordinanze citate in premessa.  Per gli stessi
fini  il  servizio  e'  autorizzato   ad  assumere,  per  il  periodo
dell'emergenza,  sei  unita'  di  personale  tecnico  con  laurea  in
ingegneria, con contratto a termine, a chiamata diretta.
  3.  Per assicurare  le attivita'  di  cui al  presente articolo  il
servizio e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni e per la
durata   dell'emergenza,   a   corrispondere  compensi   per   lavoro
straordinario  effettivamente reso,  oltre  i  limiti previsti  dalla
normativa vigente  e comunque  fino a 50  ore mensili  aggiuntive. Ai
dirigenti  del servizio  cui  sono affidati  specifici compiti  viene
corrisposto  un  compenso  forfetario  fino al  70  per  cento  dello
stipendio base.  Il servizio e'  altresi' autorizzato a  disporre, in
deroga alle vigenti disposizioni, i turni di reperibilita' necessari.