IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge 28  marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare,
l'art.  13 che  prevede "misure  fiscali a  sostegno dell'innovazione
nelle imprese industriali";
  Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che ha modificato
il  predetto  art.  13  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo
1998, n. 235, recante il  regolamento sulle modalita' e procedure per
l'attuazione  di misure  fiscali  a  sostegno dell'innovazione  nelle
imprese industriali  ed, in particolare,  il comma 2 dell'art.  5 che
demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con   proprio   decreto,   la  definizione   delle   informazioni   e
documentazioni  ulteriori  da  allegare alla  dichiarazionedomanda  e
l'individuazione  del  concessionario  responsabile  delle  attivita'
istruttorie;
  Vista la  circolare del  Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato in  data 10 luglio  1998, n. 900290,  pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  131  del  24  luglio 1998,  con  la  quale  sono  state
anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle
misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;
  Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il
cui  bando  e'  stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana,  parte seconda, n. 159  del 10 luglio 1998  e la
cui  conclusione   ha  individuato  quale  migliore   offerta  quella
presentata dall'associazione  temporanea di  imprese facente  capo al
Mediocredito di Roma  S.p.a. e costituita dalle banche  Banca di Roma
S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a.  e Banca nazionale dell'Agricoltura
S.p.a.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  dichiarazionidomanda relative alla concessione  dei benefici
previsti  dall'art.  13  del  decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n.
266, possono  essere presentate  o spedite dalle  imprese industriali
dell'intero  territorio nazionale  a partire  dal giorno  16 novembre
1998.  Sono   restituite  alle   imprese  le   dichiarazioni  domanda
presentate agli sportelli del  gestore concessionario, ovvero spedite
con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data.
  2.   Il  gestore   concessionario   responsabile  delle   attivita'
istruttorie ai sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235 e'
l'associazione temporanea di imprese  facente capo al Mediocredito di
Roma S.p.a.  e costituita  dalle banche Banca  di Roma  S.p.a., Banca
Mediterranea  S.p.a. e  Banca  nazionale  dell'Agricoltura S.p.a.  Il
gestore concessionario opera con la  rete di sportelli abilitati alla
prestazione del servizio, il cui  elenco e' riportato nell'allegato 1
al presente decreto.
  3.  Le  informazioni  e   le  documentazioni  necessarie,  come  le
procedure operative secondo le quali  sono disposti gli interventi di
cui al  richiamato art. 13  del decreto-legge n. 79/1997  sono quelle
contenute nella circolare del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato prot. n. 900290 del 10 luglio 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1998
                                                 Il Ministro: Bersani