IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede "misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"; Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalita' e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazionedomanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attivita' istruttorie; Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997; Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n. 159 del 10 luglio 1998 e la cui conclusione ha individuato quale migliore offerta quella presentata dall'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.a.; Decreta: Art. 1. 1. Le dichiarazionidomanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere presentate o spedite dalle imprese industriali dell'intero territorio nazionale a partire dal giorno 16 novembre 1998. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, ovvero spedite con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data. 2. Il gestore concessionario responsabile delle attivita' istruttorie ai sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235 e' l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.a. Il gestore concessionario opera con la rete di sportelli abilitati alla prestazione del servizio, il cui elenco e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Le informazioni e le documentazioni necessarie, come le procedure operative secondo le quali sono disposti gli interventi di cui al richiamato art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 sono quelle contenute nella circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 900290 del 10 luglio 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1998 Il Ministro: Bersani