IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei corsi di studio
d'istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 luglio
1998, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli
esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
  Visto  l'articolo  205,  comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  con il quale e' stato approvato il testo unico delle
leggi in materia di istruzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  n.  162/98, espresso
nell'adunanza  della sezione consultiva per gli atti normativi del 14
settembre 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 5046 del 17 settembre 1998);
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Partecipazione alle commissioni

  1.  La  partecipazione  ai  lavori delle commissioni degli esami di
Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  degli  articoli 9 e 10 del D.P.R. 23 luglio
          1998, n. 323, e' il seguente:
            "Art.  9  (Commissione  d'esame).  -  1.  La  commissione
          d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione
          ed  e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50
          per  cento  interni  e  il  restante  50  per cento esterni
          all'istituto,   piu'  il  presidente  esterno;  le  materie
          affidate  ai  membri esterni sono scelte annualmente con le
          modalita'  e nei termini stabiliti con decreto del Ministro
          della  pubblica  istruzione, adottato a norma dell'art. 205
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297.
            2.   Ogni   due  commissioni  d'esame  sono  nominati  un
          presidente   unico   e   commissari   esterni  comuni  alle
          commissioni  stesse, in numero pari a quello dei commissari
          interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore
          a  quattro.  E',  in  ogni  caso,  assicurata  la nomina di
          commissari  interni  o  esterni  docenti  delle  discipline
          oggetto della prima e della seconda prova scritta.
            3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di
          norma,  non  piu'  di  trentacinque  candidati. I candidati
          interni  devono  appartenere  ad  una sola classe. Ciascuna
          commissione   di   istituto   legalmente   riconosciuto   o
          pareggiato  e'  abbinata  ad  una  commissione  di istituto
          statale.  I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
          commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
          non  puo'  superare  il 50 per cento dei candidati interni.
          Nel  caso  in  cui, per il numero di candidati esterni, non
          sia   possibile   rispettare   il   predetto   criterio  di
          ripartizione,   possono   essere   costituite   commissioni
          apposite  con  un  numero  maggiore  di  candidati esterni,
          ovvero con soli candidati esterni.
            4.  Il  presidente  e' nominato tra i capi di istituti di
          istruzione  secondaria  superiore  statali  tra  i  capi di
          istituto   di   scuola   media   statale   in  possesso  di
          abilitazione   all'insegnamento   nella  scuola  secondaria
          superiore, tra i professori universitari di prima e seconda
          fascia  anche  fuori  ruolo, tra i ricercatori universitari
          confermati,  tra  i  capi  di  istituto  e  i docenti degli
          istituti   statali   di   istruzione  secondaria  superiore
          collocati  a  riposo  da meno di cinque anni, tra i docenti
          della  scuola  secondaria  superiore. I membri esterni sono
          nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I
          membri  interni  sono  designati  dalle singole istituzioni
          scolastiche  tra  i  docenti  delle materie non affidate ai
          membri  esterni,  appartenenti  al  consiglio  della classe
          collegata  alla  commissione cui sono assegnati i candidati
          ovvero  tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle
          istituzioni  scolastiche  autonome,  hanno partecipato allo
          scrutinio   finale  dei  candidati  interni.  Nel  caso  di
          costituzione  di commissioni con soli candidati esterni, ai
          sensi  del  comma  3, ultimo periodo, i membri interni sono
          individuati tra i docenti anche di classi non terminali del
          medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.
            5.  I criteri e le modalita' per le nomine dei componenti
          le  commissioni  d'esame  e  per la designazione dei membri
          interni   da   parte  delle  istituzioni  scolastiche  sono
          determinati  dal  Ministro della pubblica istruzione con il
          decreto di cui al comma 1.
            6.  I  presidenti  ed i membri esterni non possono essere
          nominati  nelle  commissioni d'esame operanti nella propria
          scuola,  in altre scuole del medesimo distretto o in scuole
          nelle  quali  abbiano  prestato  servizio  negli ultimi due
          anni.
            7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li
          coordina  in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove
          necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per
          aree disciplinari.
            8.  La  partecipazione dei presidenti e dei commissari e'
          compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
          della   pubblica   istruzione,  adottato  d'intesa  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  entro  il  limite  di spesa di cui all'art. 23,
          comma  2,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724, come
          interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  che,  a  tal  fine e' innalzato di lire 33
          miliardi.  I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di
          qualsiasi  altro emolumento, ivi compreso il trattamento di
          missione,  e  sono differenziati in relazione alla funzione
          di  presidente,  di membro esterno o di membro interno e in
          relazione  ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o
          di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri
          interni  tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della
          funzione in piu' commissioni".
            "Art.  10  (Sostituzione dei componenti delle commissioni
          d'esame).   -   1.   La   partecipazione  ai  lavori  delle
          commissioni  d'esame  di  Stato del presidente e dei membri
          rientra  tra  gli  obblighi  inerenti  lo svolgimento delle
          funzioni  proprie  del  personale direttivo e docente della
          scuola.
            2.  Non  e'  consentito  ai  componenti le commissioni di
          rifiutare  l'incarico  o  di  lasciarlo,  salvo nei casi di
          legittimo   impedimento   per   motivi  che  devono  essere
          documentati e accertati.
            3.   La   competenza   a   provvedere   alle   necessarie
          sostituzioni  dei  componenti  delle commissioni d'esame e'
          dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni
          medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.
            4.  Il  commissario  assente  deve essere tempestivamente
          sostituito  per la restante durata delle operazioni d'esame
          nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove
          scritte.
            5.  La sostituzione dei membri interni viene disposta, su
          designazione  del  capo  d'istituto,  con altro docente che
          appartenga  alla  stessa  classe,  allo stesso corso, o nel
          caso   che   cio'   non   sia  possibile  per  giustificato
          impedimento,   ad   altra  classe  del  medesimo  istituto,
          assicurando  che  non  si  tratti  di docenti di discipline
          affidate ai membri esterni".
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  205  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente:
            "1.  Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura
          prevista  dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto
          1998,  n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana
          uno  o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni
          relative agli scrutini ed agli esami.
          Il    Ministro    della   pubblica   istruzione   determina
          annualmente,    con   propria   ordinanza,   le   modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi".
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I   regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare  norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".