IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale" e "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale" e "Veneto"; Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento; Visto il decreto dirigenziale 3 ottobre 1997 recante integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografia tipica "delle Venezie", "Vallagarina" e "Veneto" prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento; Viste le domande presentate dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", mediante la previsione sia della possibilita' di fare riferimento al nome "Cabernet" per i vini ottenuti nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ottenuti da uve prodotte dai vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, utilizzate congiuntamente, sia dell'inserimento del vitigno "Malbech N.", autorizzato per la provincia di Udine, nell'elenco dei vitigni ai quali e' consentito fare riferimento, nella designazione e presentazione di detti vini, prodotti nel territorio di detta provincia; Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 17 e 18 settembre 1998, sia sulla domanda di consentire l'uso del riferimento al nome "Cabernet", nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" ottenuti da uve, prodotte congiuntamente nell'ambito aziendale, provenienti dai vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon sia sulla domanda di consentire l'uso del riferimento al nome del vitigno "Malbech N.", autorizzato per la provincia di Udine, nella designazione e presentazione di detti vini e la conseguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini in argomento da detto Comitato formulata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 2 disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento; Decreta: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" - Annesso "D", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato dai decreti dirigenziali 13 agosto 1997 e 3 ottobre 1997, concernente l'elenco dei vitigni per i quali e' riservata l'utilizzazione di detta indicazione geografica tipica, e' modificato nelle parti riguardanti rispettivamente le province di Udine, di Pordenone e di Gorizia nel modo seguente: dopo le parole "Cabernet Sauvignon" e prima della parola "Malvasia", per la provincia di Udine, sono inserite le parole "Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon", "Malbech N."; dopo le parole "Cabernet Sauvignon" e prima delle parole "Malvasia istriana", per la provincia di Pordenone e dopo le parole "Cabernet Sauvignon" e prima della parola "Franconia", per la provincia di Gorizia, sono inserite le parole "Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)".