IL DIRIGENTE
capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni   di origine    e
   delle  indicazioni    geografiche      tipiche    dei     vini   e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il  decreto dirigenziale 21  novembre 1995 con il  quale sono
state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza",
"Colli   Trevigiani",    "Conselvano",   "delle    Venezie",   "Marca
Trevigiana",  "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese",  "Vallagarina",
"Veneto  orientale" e  "Veneto" per  i vini  prodotti nel  territorio
della  regione Veneto,  della  regione Friuli-Venezia  Giulia e  sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il  decreto dirigenziale 27  febbraio 1996 con il  quale sono
state apportate  integrazioni ai disciplinari di  produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica  "Alto Livenza", "Colli Trevigiani",
"delle  Venezie",   "Marca  Trevigiana",  "Provincia  di   Verona"  o
"Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale" e "Veneto";
  Visto   il  decreto   dirigenziale   13   agosto  1997   contenente
disposizioni concernenti  l'utilizzazione del riferimento al  nome di
due vitigni nella designazione e  presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica  tipica prodotti nel territorio  della regione
Veneto,  della  regione  Friuli-Venezia   Giulia  e  della  provincia
autonoma di Trento;
  Visto il  decreto dirigenziale 3 ottobre  1997 recante integrazioni
ai  disciplinari  di produzione  dei  vini  ad indicazione  geografia
tipica  "delle  Venezie",  "Vallagarina"   e  "Veneto"  prodotti  nel
territorio  delle  regioni Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia e  della
provincia autonoma di Trento;
  Viste le  domande presentate dalla regione  autonoma Friuli-Venezia
Giulia, soggetto legittimato ai sensi  e per gli effetti dell'art. 2,
comma 1, del decreto del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348,  intesa ad ottenere  la modifica dell'art. 2  disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie",
mediante la previsione sia della  possibilita' di fare riferimento al
nome "Cabernet" per i vini  ottenuti nel territorio delle province di
Udine,  Pordenone e  Gorizia, ottenuti  da uve  prodotte dai  vitigni
Cabernet franc  e Cabernet Sauvignon, utilizzate  congiuntamente, sia
dell'inserimento  del  vitigno  "Malbech   N.",  autorizzato  per  la
provincia di  Udine, nell'elenco dei  vitigni ai quali  e' consentito
fare riferimento,  nella designazione e presentazione  di detti vini,
prodotti nel territorio di detta provincia;
  Visti il parere  favorevole espresso dal Comitato  nazionale per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei
giorni 17 e 18 settembre 1998,  sia sulla domanda di consentire l'uso
del   riferimento   al   nome  "Cabernet",   nella   designazione   e
presentazione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "delle
Venezie"  ottenuti   da  uve,  prodotte   congiuntamente  nell'ambito
aziendale,  provenienti   dai  vitigni  Cabernet  franc   e  Cabernet
Sauvignon sia  sulla domanda di  consentire l'uso del  riferimento al
nome del vitigno "Malbech N.", autorizzato per la provincia di Udine,
nella designazione  e presentazione  di detti  vini e  la conseguente
proposta  di modifica  del  disciplinare di  produzione  dei vini  in
argomento da detto Comitato formulata;
  Ritenuto  pertanto  necessario   doversi  procedere  alla  modifica
dell'art.  2  disciplinare  di  produzione dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "delle Venezie" in conformita' al parere espresso e
alla proposta formulata dal predetto Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348   concernente   la   procedura  per   il   riconoscimento   delle
denominazioni di  origine e l'approvazione dei  disciplinari, prevede
che le denominazioni di origine  e le indicazioni geografiche tipiche
vengano  riconosciute  o modificate  con  decreto  del dirigente  del
procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il terzo comma dell'art. 2  del disciplinare di produzione dei vini
ad  indicazione  geografica tipica  "delle  Venezie"  - Annesso  "D",
approvato con decreto dirigenziale 21  novembre 1995 ed integrato dai
decreti dirigenziali  13 agosto  1997 e  3 ottobre  1997, concernente
l'elenco  dei vitigni  per i  quali e'  riservata l'utilizzazione  di
detta  indicazione  geografica  tipica,  e'  modificato  nelle  parti
riguardanti rispettivamente le  province di Udine, di  Pordenone e di
Gorizia nel modo seguente:
  dopo  le   parole  "Cabernet   Sauvignon"  e  prima   della  parola
"Malvasia",  per  la provincia  di  Udine,  sono inserite  le  parole
"Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon", "Malbech N.";
  dopo le parole "Cabernet Sauvignon"  e prima delle parole "Malvasia
istriana", per la  provincia di Pordenone e dopo  le parole "Cabernet
Sauvignon"  e prima  della parola  "Franconia", per  la provincia  di
Gorizia, sono  inserite le  parole "Cabernet  (da Cabernet  franc e/o
Cabernet Sauvignon)".