IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed in particolare l'art. 2, comma  3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali  si  e'  proceduto, rispettivamente,  all'individuazione  degli
uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale e  i compiti delle  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate;
  Vista la legge 8 maggio 1998,  n. 146, ed in particolare l'art. 34,
con cui  e' stata abrogata  la norma che  prevedeva il decorso  di un
periodo minimo di  tre mesi fra la nomina dei  direttori degli uffici
delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;
  Visto  il proprio  decreto  in  pari data  con  il  quale e'  stata
determinata la  competenza territoriale degli uffici  delle entrate a
base circoscrizionale di Verona, e  nel quale e' altresi' specificato
che  a Verona,  ove  sono previsti  tre  uffici circoscrizionali,  ne
verranno  provvisoriamente attivati  solo due  con competenza  estesa
all'intera  circoscrizione  territoriale  della  predetta  sede,  non
essendo stato  ivi possibile  reperire immobili dislocati  in maniera
tale  da consentire  di ubicare  i tre  previsti uffici  in posizione
baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;
  Ritenuta  la  necessita' di  procedere  nel  programma di  graduale
realizzazione  degli uffici  delle  entrate, sulla  base anche  della
sperimentazione effettuata  presso gli uffici delle  entrate attivati
nel 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  regioni Basilicata,  Calabria,  Piemonte  e Veneto  sono
attivati gli uffici delle entrate  e le sezioni staccate degli uffici
stessi   specificati  nell'unita   tabella   che  costituisce   parte
integrante  del  presente  decreto.  Contestualmente  all'attivazione
delle  nuove  strutture  sono  soppressi gli  uffici  indicati  nella
medesima tabella.
  2. A decorrere  dalla data di inizio di  funzionamento degli uffici
delle entrate di  cui al comma 1, gli uffici  dell'imposta sul valore
aggiunto  di  Belluno, Cosenza,  Cuneo,  Rovigo,  Treviso, Venezia  e
Vicenza, nonche' le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali
delle   entrate,  esercitano   la  propria   competenza  territoriale
limitatamente   all'ambito    provinciale   non    ricompreso   nelle
circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano