IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 13 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 10 luglio 1995, della ditta A.B.B. Marine S.r.l., con sede a Genova, via R. Merello n. 8A, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il rilevatore automatico d'incendio statico, puntiforme, a riarmo automatico, sensibile alle variazioni di temperatura, modello "TDT-2K/46913"; Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS 1014/4154/sott. 265, in data 31 agosto 1998; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica sugli accertamenti eseguiti, in data 8 luglio 1996, trasmessa in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il rilevatore automatico d'incendio statico, puntiforme, a riarmo automatico, sensibile alle variazioni di tempertura, modello "TDT-2K/46913", prodotto dalla Consilium Marine di Goteborg (Svezia) rappresentata in Italia dalla A.B.B. Marine S.r.l. di Genova. Il predetto rilevatore automatico di incendio dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa e il suo impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciscun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale del rilevatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico, modello "TDT-2K/46913"; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto di approvazione.