IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiuto, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi delle Comunita' europee; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1985, che ha apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983; Considerata l'opportunita' di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui e' ammessa l'importazione e di adeguare il prezzo dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati; Decreta: Art. 1. La lettera c) dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985 e' sostituita dalla seguente: " c) sigari e sigaretti in scatole o involucri da 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40 e 50 pezzi".