IL DIRETTORE GENERALE
             dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
                              di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge  22   dicembre   1957,   n.  1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 13 luglio  1965, n.  825, concernente il  regime di
imposizione  fiscale dei  prodotti oggetto  di monopolio  di Stato  e
successive modificazioni;
  Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione
e  la  commercializzazione  all'ingrosso   dei  tabacchi  lavorati  e
modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;
  Vista  la  legge 13  maggio  1983,  n. 198,  sull'adeguamento  alla
normativa  comunitaria della  disciplina concernente  i monopoli  del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n.  633,  sull'istituzione  e   disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiuto, e successive modificazioni;
  Visto il  decreto ministeriale 26 luglio  1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi delle Comunita' europee;
  Visto il  decreto ministeriale 13  febbraio 1985, che  ha apportato
alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;
  Considerata   l'opportunita'  di   prevedere   ulteriori  tipi   di
condizionamenti di tabacchi lavorati di cui e' ammessa l'importazione
e  di adeguare  il prezzo  dei contrassegni  di legittimazione  della
circolazione dei tabacchi lavorati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La lettera c) dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985
e' sostituita dalla seguente:
  " c) sigari e  sigaretti in scatole o involucri da 2,  3, 4, 5, 10,
20, 25, 30, 40 e 50 pezzi".