Visto il  testo unico  delle leggi  sanitarie, approvato  con regio
decreto  27  luglio 1934,  n.  1265,  e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il  regolamento di polizia veterinaria  approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la  legge 23 gennaio  1968, n.  34, in particolare  l'art. 3,
comma 2;
  Vista la legge 23 dicembre 1978,  n. 833, in particolare l'art. 32,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
  Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994;
  Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 30  aprile
1996, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
  Vista la decisione  98/35/CE della Commissione CEE  del 28 novembre
1997 che  approva il piano di  eradicazione e di sorveglianza  per la
malattia vescicolare del suino presentato dall'Italia per il 1998;
  Vista la decisione 98/497/CEE della  Commissione del 23 luglio 1998
relativa   a  misure   addizionali  nei   confronti  della   malattia
vescicolare del suino in Italia;
  Ritenuto  necessario,  proseguire  l'attivita' di  sorveglianza  ed
eradicazione  della malattia  al  fine del  mantenimento dello  stato
sanitario  del  patrimonio  suinicolo nei  confronti  della  malattia
vescicolare del suino, nonche' adeguarsi alla normativa comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E' resa  obbligatoria  l'esecuzione da  parte  delle regioni  e
province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano di  seguito  denominate
"regioni", del  piano di  sorveglianza della malattia  vescicolare da
enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato "piano". Il piano,
conforme a quello  approvato dalla Commissione U.E.  con la decisione
citata  in premessa,  rappresenta  la  continuita' dell'attivita'  di
sorveglianza attuata nel corso del  1997 e mira al mantenimento dello
stato  di  accreditamento  delle  aziende  suinicole  presenti  nelle
regioni accreditate per la MVS.
  2. Tale  piano dovra'  essere espletato entro  il 31  dicembre 1998
dalle regioni accreditate di cui all'allegato I.
  3. Le  regioni accreditate  di cui  all'allegato 1,  dispongono che
venga  effettuato un  campionamento  su  trecento aziende  suinicole,
scelte a random tra quelle da riproduzione, ingrasso e miste.
  4.  Nelle  regioni  accreditate  non verranno  considerate  per  il
campionamento le aziende  costituite da uno o due  suini da ingrasso,
destinati alla macellazione per uso familiare.
  5. Nelle  aziende estratte devono  essere prelevati, per  una volta
soltanto, dodici  campioni di  sangue, per  gli esami  sierologici da
altrettanti suini da parte del servizio veterinario della ASL.
  6.  Il   campionamento  randomizzato,  sia  negli   allevamenti  da
riproduzione, da  ingrasso e misti,  prevede un prelievo per  box per
cui il primo box e' scelto con sistema random e successivamente viene
testato un box ogni 4.
  7.  I  dati  identificativi  individuali dei  suini  sottoposti  al
prelievo devono essere riportati nel  modello di cui all'allegato III
della presente ordinanza  che deve accompagnare i  campioni di sangue
inviati all'Istituto  zooprofilattico competente per  territorio. Gli
Istituti  zooprofilattici non  accettano  campioni  da sottoporre  ad
esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.