IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive comunitarie; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"; Viste le direttive 96/89/CE della commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della commissione del 23 maggio 1995, 96/60/CE della commissione del 19 settembre 1996, le quali stabiliscono modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga biancheria ad uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante "Modalita' di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni"; Considerata l'opportunita' di uniformare le procedure di informazione relative ai diversi elettrodomestici; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle lavatrici, alle asciugabiancheria ed alle lavasciuga biancheria ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia; le lavatrici senza centrifuga; le lavatrici con compartimenti separati per il lavaggio e la centrifugazione, per esempio a vasche gemelle. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.