IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 23 della legge 29  maggio 1982, n. 308, che fa obbligo
ai costruttori di apparecchi di  riscaldamento o domestici e, qualora
si tratti  di apparecchi prodotti  all'estero, agli importatori  o ai
rivenditori,  ciascuno per  la parte  loro spettante,  di munire  gli
apparecchi stessi di etichetta  inerente all'informazione sul consumo
di energia  secondo le modalita'  stabilite con decreto  del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle
direttive comunitarie;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997,
ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 9  marzo 1998, n.
107, concernente:  "Regolamento recante norme per  l'attuazione della
direttiva  92/75/CEE  concernente  le  informazioni  sul  consumo  di
energia degli apparecchi domestici";
  Viste le direttive 96/89/CE della commissione del 17 dicembre 1996,
che modifica  la direttiva 95/12/CE  della commissione del  23 maggio
1995, 95/13/CE della  commissione del 23 maggio  1995, 96/60/CE della
commissione del  19 settembre  1996, le quali  stabiliscono modalita'
d'applicazione   della  direttiva   92/75/CEE  per   quanto  riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle
lavatrici, delle  asciugabiancheria e delle lavasciuga  biancheria ad
uso domestico;
  Ritenuto  di  dover  procedere al  recepimento  delle  disposizioni
comunitarie sopra citate;
  Visto il decreto ministeriale 2  aprile 1998, recante "Modalita' di
applicazione della etichettatura  energetica a frigoriferi domestici,
congelatori e relative combinazioni";
  Considerata   l'opportunita'   di   uniformare  le   procedure   di
informazione relative ai diversi elettrodomestici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   Il  presente   decreto   si  applica   alle  lavatrici,   alle
asciugabiancheria  ed alle  lavasciuga  biancheria  ad uso  domestico
alimentate dalla rete elettrica.
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
  gli apparecchi che  possono essere alimentati anche  da altre fonti
di energia;
   le lavatrici senza centrifuga;
  le  lavatrici  con compartimenti  separati  per  il lavaggio  e  la
centrifugazione, per esempio a vasche gemelle.
  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
informazioni  riportate  in  targa  ai  fini  della  sicurezza  degli
apparecchi di cui al comma 1.