IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge  23 agosto 1993, n. 352, recante  le norme quadro in
materia  di  raccolta  e  di commercializzazione  dei  funghi  epigei
freschi e conservati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376, con  il quale  e' stato adottato  il regolamento  concernente la
disciplina  della raccolta  e  della  commercializzazione dei  funghi
epigei freschi e  conservati ed in particolare l'art. 5,  comma 6, ai
sensi  del   quale  il  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato deve stabilire le  menzioni qualificative che devono
accompagnare la denominazione di vendita dei funghi secchi;
  Ritenuta la necessita' di ottemperare a tale obbligo;
  Vista la  notifica effettuata ai servizi  della Commissione europea
ai sensi della direttiva n. 83/189/CE e successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La denominazione  di  vendita dei  funghi  porcini secchi  deve
essere  accompagnata  dalle  menzioni qualificative  qui  di  seguito
riportate:
  a) "extra", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
                                    solofette   e/o   sezioni      di
                                  cappello e/o di    gambo,  complete
                                  all'atto  del  confezionamento,  in
                                  quantita'   non  inferiore  al  60%
                                  della   quantita'   del    prodotto
                                  finito;
                                    coloredella  carne  all'atto  del
                                  confezionamento: da bianco a crema;
                                    eventualepresenza    di  briciole
                                  provenienti  solo  da frammenti  di
                                  manipolazione;
2) requisiti:
                                  tramitidi  larve:  non piu' del 10%
                                  m/m;
                                  imenio annerito: non  piu'  del  5%
                                  m/m;
  b) "speciali", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
                                  sezioni di cappello e/o di gambo;
                                    coloredella    carne     all'atto
                                  del  confezionamento:  da     crema
                                  a nocciola;
                                    presenzadi  briciole  provenienti
                                  solo da frammenti di manipolazione;
2) requisiti:
                                  tramitidi larve: non piu'  del  15%
                                  m/m;
                                  imenio  annerito:  non piu' del 10%
                                  m/m;
  c) "commerciali", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
                                    sezioni  di  fungo  anche a pezzi
                                  con briciole: non piu' del 15% m/m;
                                    coloredella  carne  all'atto  del
                                  confezionamento:  da marrone chiaro
                                  a marrone    scuro    (presenza  di
                                  briciole  provenienti  da frammenti
                                  di manipolazione);
2) requisiti:
                                  tramitidi  larve:  non piu' del 25%
                                  m/m;
                                  imenio annerito: non piu'  del  20%
                                  m/m;
  d) "briciole", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
                                    frammenti  di  sezioni di   fungo
                                  tali         da          consentire
                                  l'identificazione  della  specie di
                                  appartenenza;
2) requisiti:
                                  tramitidi larve: non piu'  del  25%
                                  m/m;
                                  imenio  annerito:  non piu' del 20%
                                  m/m.
  e) "in  polvere", se ottenuti  dalla macinazione di  funghi porcini
secchi: devono presentare un contenuto di umidita' non superiore a 9%
m/m.
  2. I funghi porcini secchi,  provenienti da altri Paesi dell'Unione
europea  o  originari  di  Paesi aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo,  possono essere  commercializzati anche  con altre
menzioni qualificative  purche' stabilite dalle  legislazioni vigenti
nei Paesi di provenienza.
  3.  Le   disposizioni  del  presente  decreto   entrano  in  vigore
centottanta  giorni dopo  la pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1998
                                                 Il Ministro: Bersani