IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto  ministeriale  14 febbraio  1991, pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 63  del 15  marzo
1991, recante determinazione,  ai sensi dell'art. 5,  comma 12, della
legge 29 dicembre  1990, n. 407, dell tariffe e  di diritti spettanti
al  Ministero  della sanita',  all'Istituto  superiore  di sanita'  e
all'ISPESL  per  prestazioni  rese  a richiesta  e  ad  utilita'  dei
soggetti interessati;
  Visto  il decreto  ministeriale  19 luglio  1993, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  172 del  24  luglio 1993,  che ha  sostituito
l'allegato 1  del citato  decreto 14  febbraio 1991,  prevedendo, fra
l'altro,  specifiche tariffe  per gli  accertamenti conseguenti  alla
domanda diretta  ad ottenere l'autorizzazione a  mettere in commercio
un  medicinale  industriale per  uso  umano  a denominazione  comune,
compreso nel Formulario nazionale  della Farmacopea ufficiale, ovvero
diretta ad apportare modifiche all'autorizzazione gia' rilasciata;
  Visto l'art. 5, comma 1,  del decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n.  44,  il  quale  stabilisce  che  per  l'esame  delle  domande  di
autorizzazione  all'immissione in  commercio di  medicinali e  per le
domande di modifica  e di rinnovo delle  autorizzazioni rilasciate ai
sensi del  decreto legislativo 29  maggio 1991, n. 178,  e successive
modificazioni,  sono dovute  al  Ministero della  sanita' tariffe  di
importo  pari a  un quinto  degli importi  stabiliti dall'art.  3 del
regolamento  (CE) n.  297/95 del  Consiglio del  10 febbraio  1995, e
successivi  aggiornamenti, calcolate  al  tasso  ufficiale di  cambio
dell'ECU del giorno del versamento;
  Visto l'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 44 del
1997, che ha confermato le  tariffe vigenti dovute al Ministero della
sanita'  per l'esame  di  domande relative  a  medicinali diverse  da
quelle previste al  comma 1 e ha disposto  l'aggiornamento annuale di
dette tariffe sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo
della vita;
  Considerato  che le  domande dirette  ad ottenere  l'autorizzazione
all'immissione   in  commercio   di  un   medicinale  industriale   a
denominazione   comune  compreso   nel  Formulario   nazionale  della
Farmacopea ufficiale devono ritenersi disciplinate dal citato comma 2
dell'art. 5  del decreto legislativo  n. 44 del  1997 e non  gia' dal
comma  1  dello  stesso  decreto,   trattandosi  di  farmaci  la  cui
autorizzazione  e'  rilasciata,  come chiarito  dalla  circolare  del
Ministero  della sanita'  del 27  settembre 1991,  n. 18,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale   n.  235  del  7   ottobre  1991,  previa
valutazione di una documentazione  ridotta rispetto a quella prevista
per  l'autorizzazione  delle  specialita' medicinali  e  degli  altri
medicinali  industriali, in  quanto  l'innocuita'  e l'efficacia  dei
farmaci inclusi nel Formulario nazionale sono gia' state riconosciute
dal Ministero della  sanita' in sede di  approvazione e aggiornamento
dello stesso Formulario;
  Visto il  decreto ministeriale 10  febbraio 1998, con il  quale, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n.  44, si  e'  provveduto  ad aggiornare,  in  base alla  variazione
dell'indice del costo della vita  per il 1997, le tariffe concernenti
il settore  dei medicinali per  uso umano diverse da  quelle previste
dall'art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
  Ritenuto  che nell'allegato  del predetto  decreto ministeriale  10
febblaio 1998, per  errore non sono state prese  in considerazione la
tariffa n.  10 (relativa  agli accertamenti conseguenti  alla domanda
diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  a mettere  in  commercio  un
medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, compreso
nel Formulario nazionale della Farmacopea  ufficiale) e la tariffa n.
14 (relativa  agli accertamenti  conseguenti alle domande  dirette ad
ottenere una  integrazione o  modifica dell'autorizzazione di  cui al
punto 10) dell'allegato al decreto ministeriale 19 luglio 1993;
  Ritenuto, pertanto,  opportuno integrare  le previsioni  del citato
decreto ministeriale 10 febbraio 1998;
  Ritenuto  necessario stabilire  una specifica  tariffa anche  per i
rinnovi   delle  autorizzazioni   all'immissione   in  commercio   di
medicinali industriali per uso umano a denominazione comune, compresi
nel   Formulario    nazionale   della   Farmacopea    ufficiale,   in
considerazione  del  fatto che  stanno  per  giungere a  scadenza  le
autorizzazioni quinquennali  di tali farmaci, rilasciate  con decreto
ministeriale 8  novembre 1993,  pubblicato nel  supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993;
  Ritenuto congruo fissare, per i  predetti rinnovi, una tariffa pari
a un  quattordicesimo della  tariffa prevista  per il  rilascio della
prima  autorizzazione,   in  analogia   a  quanto  previsto   per  le
specialita' medicinali, del regolamento (CE) n. 297/95;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  tariffa di L. 1.000.000  prevista al punto 10  del "settore"
Medicinali dell'allegato 1 al  decreto ministeriale 14 febbraio 1991,
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 63
del  15  marzo  1991,  come sostituito  dall'allegato  1  al  decreto
ministeriale 19  luglio 1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
172 del 24 luglio 1993, e'  rideterminata ai sensi dell'art. 5, comma
2 del decreto  legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,  in L. 1.015.000,
con conseguente variazione anche  della correlata tariffa percentuale
prevista al successivo punto 14.
  2.  Dopo la  voce  n. 10  dell'allegato richiamato  al  comma 1  e'
inserita la seguente:
  "10-bis. Accertamenti conseguenti alla  domanda diretta ad ottenere
il rinnovo  dell'autorizzazione a mettere in  commercio un medicinale
industriale  per  uso  umano  a denominazione  comune,  compreso  nel
Formulario nazionale della  Farmacopea ufficiale", relativamente alla
quale  e' stabilita  la seguente  tariffa: "un  quattordicesimo degli
importi previsti al punto 10".