Ai prefetti della Republica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al comandante delle Scuole centrali
                                  antincendi
                                  Al direttore del  centro  studi  ed
                                  esperienze antincendi
                                  Agli   ispettori   aeroportuali   e
                                  portuali dei servizi antincendi
                                  Agli  ispettori  interregionali   e
                                  regionali dei vigili del fuoco
                                  Ai   comandanti   provinciali   dei
                                  vigili del fuoco
Premessa.
  Sul  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  81 del  7
aprile 1998 e' stato pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo
1998  emanato in  attuazione del  disposto dell'art.  13 del  decreto
legislativo n. 626 del 1994.
  La finalita' del decreto 10 marzo  1998 e' quella di dare ai datori
di lavoro  uno strumento adattabile  alle varie realta'  lavorative e
nel contempo  di indicare  riferimenti precisi per  poter verificare,
organizzare  e gestire  la  sicurezza  antincendio nell'ambito  della
propria azienda od unita' produttiva.
  Infatti l'atto normativo citato  contiene criteri, validi per tutti
i  luoghi di  lavoro, per  l'adozione delle  misure di  prevenzione e
protezione antincendio,  dando cosi'  pratica attuazione  al disposto
degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.
547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere h)
e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
  Il percorso logico che viene  seguito dal decreto per arrivare alla
scelta delle necessarie misure  di sicurezza antincendio, tiene conto
della specifica  realta' aziendale, attraverso  l'identificazione dei
pericoli di incendio, la loro  possibile eliminazione o riduzione, la
valutazione dei rischi, per la  necessaria tutela dei lavoratori e di
terzi.
  Quanto sopra  premesso, al fine di  evitare erronee interpretazioni
del decreto in parola, sentito al  riguardo il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto
della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative
impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i
seguenti chiarimenti.
  Valutazione del rischio incendio.
  L'art. 2 del decreto, riprendendo  le linee strategiche del decreto
legislativo n. 626  del 1994, fissa nella valutazione  del rischio di
incendio il  punto di riferimento  per stabilire la  congruita' delle
necessarie  misure di  sicurezza  preventive e  protettive e  riporta
nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.
  La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate
nel documento di cui all'art. 4,  comma 2, del decreto legislativo n.
626 del 1994.
  Tale specifico adempimento non e' previsto per le aziende riportate
al  comma 11  dell'art.  4  del citato  decreto  legislativo in  tale
circostanza  e'   sufficente  una   autocertificazione  sull'avvenuta
valutazione del rischio di incendio.
  In sostanza l'art.  2 del decreto, nulla aggiungendo  a quanto gia'
stabilito dall'art.  4 del  decreto legislativo n.  626/1994, indica,
attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione
di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito
aziendale quale e' appunto il rischio di incendio.
Misure di prevenzione e protezione antincendio.
  L'art. 3  del decreto, in  una serie di allegati,  stabilisce sulla
base della valutazione del rischio d'incendio i criteri per la scelta
delle  principali  misure  di   sicurezza  antincendio  sia  di  tipo
strutturale ed impiantistico che  di tipo organizzativo e gestionale,
da attuare tenendo conto della specifica realta' aziendale.
  Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
   accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
   l'evacuazione delle persone presenti;
   la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
   l'estinzione dell'incendio;
  il mantenimento  in efficenza  delle attrezzature e  degli impianti
antincendio;
   l'informazione e la formazione dei lavoratori.
  Nell'allegato III sono trattate  con particolare approfondimento le
vie  ed  uscite  di  emergenza,  in  quanto  per  tale  specifica  e'
fondamentale   misura   di   sicurezza  necessitava   che   venissero
esplicitati precisi  criteri al  fine di  dare concreta  attuazione a
quanto  disposto nei  seguenti  commi dell'art.  13  del decreto  del
Presidente della  Repubblica n.  547 del  1955 cosi'  come modificato
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
  comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di
emergenza;
  comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
  comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
  Per  l'eventuale  adeguamento  dell'azienda alle  misure  stabilite
nell'allegato III viene  concesso un termine di due  anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto.
  E' fatto  salvo comunque  il disposto dell'art.  13, comma  13, del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 547/1955 per  i luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993.
  Il comma  2 dell'art. 3  precisa che  le disposizioni del  comma 1,
relative  alle vie  di esodo,  sistemi di  segnalazione ed  allarme e
sull'estinzione,  non   si  applicano  alle  attivita'   soggette  ai
controlli  da  parte  del  vigili  del  fuoco  per  il  rilascio  del
certificato di prevenzione incendi.
  Tale disposto vuole significare che  per le suddette attivita' tali
misure  devono  conformarsi  alle specifiche  direttive  emanate  dal
Ministero  dell'interno,  ove esistenti,  o  ai  criteri generali  di
prevenzione incendi,  secondo le  procedure previste dal  decreto del
Presidente della Repubblica n. 37/1998.
  Pertanto  i criteri  riportati negli  allegati III,  IV, V  trovano
piena attuazione  in tutti i luoghi  di lavoro non ricompresi  tra le
attivita' soggette al controllo obbligatorio  da parte dei vigili del
fuoco.
  Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in
fase  progettuale,  anche  nell'ambito delle  attivita'  soggette  al
controllo  obbligatorio  da  parte  dei  vigili  del  fuoco,  qualora
l'attivita'   in  questione   non  sia   disciplinata  da   specifica
disposizione di prevenzione incendi.
Gestione dell'emergenza in caso di incendi.
  L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformita'
dei criteri riportati nell'allegato VIII,  per i luoghi di lavoro ove
sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le
attivita' soggette al controllo obbligatorio  dei vigili del fuoco al
fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
  Designazionee formazione  dei lavoratori  incaricati di  attuare le
misure   di  prevenzione   incendi,  lotta   antincendi  e   gestione
dell'emergenza.
  Gli articoli  6 e  7 del  decreto costituiscono  l'attuazione delle
disposizioni del  decreto legislatico n. 626/1994  riportate all'art.
4, comma 5,  lettera a) ed all'art. 22, comma  5, rispettivamente per
quanto  attiene  la  designazione  e  la  formazione  dei  lavoratori
incaricati  di  attuare  le  misure  di  prevenzione  incendi,  lotta
antincendio e gestione dell'emergenza.
  Nell'allegato IX sono riportati i  contenuti minimi e la durata dei
corsi di formazione,  in relazione al livello di  rischio di incendio
dell'azienda.
  Nell'allegato  X sono  invece elencati  i luoghi  di lavoro  ove e'
richiesto   agli  addetti   antincendio   uno  specifico   requisito,
aggiuntivo   alla    formazione,   consistente    nel   conseguimento
dell'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
  Tale requisito e' stato previsto  in quanto nelle aziende riportate
nell'allegato  X si  svolgono  attivita' che,  in  caso di  incendio,
possono comportare  rischi non  solo per i  lavoratori, ma  anche per
l'ambiente esterno ed in particolare per l'incolumita' pubblica.
  L'art.  8, comma  2, fa  salva la  formazione gia'  acquisita dagli
incaricati,  prima  della  data  di entrata  in  vigore  del  decreto
medesimo.
  In analogia  a quanto  previsto dall'art. 8,  comma 6,  del decreto
legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si
ritiene  che l'affidamento  ad  imprese appaltatrici  o a  lavoratori
autonomi,  tramite apposito  contratto,  degli incarichi  finalizzati
all'attuazione delle misure di  prevenzione incendi, lotta antincendi
e  gestione  dell'emergenza,  possa  essere  consentito  come  misura
integrativa e non  sostitutiva del disposto di cui  all'art. 4, comma
5, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 626/1994.
  Detto personale esterno dovra', in ogni caso, essere formato a cura
del proprio  datore di lavoro in  relazione al livello di  rischio di
incendio dell'attivita' presso la quale prestera' il servizio.
  Qualora non sia prefigurabile a  priori l'attivita' presso la quale
verra' espletato il  servizio, la formazione dovra'  essere basata su
contenuti che  siano i piu'  completi e dettagliati possibili,  ed al
riguardo si  ritiene che il corso  di tipo C, di  cui all'allegato IX
del decreto ministeriale 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.
  Inoltre  si  ritiene  necessario   che  il  livello  di  formazione
acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della
legge n. 609 del 1996.
  Da ultimo occorre  precisare che il datore di lavoro  che ricorre a
tale servizio  esterno, e'  tenuto a  fornire ai  predetti lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendi e gestione dell'emergenza,  la necessaria informazione sui
rischi specifici  e sulle misure  di sicurezza attuate  nella propria
azienda, secondo modalita' da precisare negli accordi contrattuali.
  Formazionedei  datori  di lavoro  che  ai  sensi dell'art.  10  del
decreto  legislativo n.  626/1994,  possono  svolgere direttamente  i
compiti di addetto alla prevenzione incendi e di evacuazione.
  L'art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di
lavoro delle seguenti aziende:
   aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
   aziende agricole sino a 10 addetti;
   aziende della pesca sino a 20 addetti;
   altre aziende sino a 200 addetti,
con esclusione delle seguenti aziende:
  aziende  industriali  soggette  all'obbligo della  dichiarazione  e
della notifica ai  sensi del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 175 del 1988;
   centrali termoelettriche;
   impianti e laboratori nucleari;
   aziende estrattive ed altre attivita' minerarie;
   fabbriche e depositi di esplosivi;
   strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
  di poter  svolgere direttamente  i compiti  propri del  servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, nonche' di prevenzione incendi e
di evacuazione, purche' frequenti un  apposito corso di formazione in
materia  di sicurezza  e salute,  il  cui attestato  di frequenza  va
trasmesso all'organo di vigilanza.
  L'art. 95 del  decreto legislativo n. 626/1994  ha consentito, fino
al 31  dicembre 1996,  ai datori di  lavoro di  svolgere direttamente
quanto  previsto   dall'art.  10   senza  l'obbligo   di  frequentare
l'apposito corso di formazione.
  Il Ministero del  lavoro e della previdenza sociale  con il decreto
16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti minimi dei corsi di formazione
per i datori di lavoro  che intendano svolgere direttamente i compiti
di cui all'art. 10.
  Tale corso  della durata  minima di 16  ore, prevede,  tra l'altro,
anche  l'argomento  specifico  della   prevenzione  incendi  e  della
gestione dell'emergenza.
  Dalla data di  entrata in vigore del decreto  ministeriale 10 marzo
1998, il  corso di cui sopra,  per la parte attinente  alla sicurezza
antincendio, deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.
  Sono comunque  fatti salvi  i corsi espletati  prima della  data di
entrata in  vigore del decreto  nonche' la speciale esenzione  di cui
all'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994, purche' ne sia stata
data  comunicazione all'organo  di  vigilanza, entro  il 31  dicembre
1996.
                        Il direttore generale della protezione civile
                                 e dei servizi antincendi
                                        Maninchedda