Ai prefetti della Republica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al comandante delle Scuole centrali
antincendi
Al direttore del centro studi ed
esperienze antincendi
Agli ispettori aeroportuali e
portuali dei servizi antincendi
Agli ispettori interregionali e
regionali dei vigili del fuoco
Ai comandanti provinciali dei
vigili del fuoco
Premessa.
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998 e' stato pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo
1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
La finalita' del decreto 10 marzo 1998 e' quella di dare ai datori
di lavoro uno strumento adattabile alle varie realta' lavorative e
nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare,
organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della
propria azienda od unita' produttiva.
Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti
i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e
protezione antincendio, dando cosi' pratica attuazione al disposto
degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.
547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere h)
e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla
scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto
della specifica realta' aziendale, attraverso l'identificazione dei
pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la
valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di
terzi.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni
del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto
della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative
impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i
seguenti chiarimenti.
Valutazione del rischio incendio.
L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto
legislativo n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di
incendio il punto di riferimento per stabilire la congruita' delle
necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta
nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.
La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate
nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626 del 1994.
Tale specifico adempimento non e' previsto per le aziende riportate
al comma 11 dell'art. 4 del citato decreto legislativo in tale
circostanza e' sufficente una autocertificazione sull'avvenuta
valutazione del rischio di incendio.
In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto gia'
stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, indica,
attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione
di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito
aziendale quale e' appunto il rischio di incendio.
Misure di prevenzione e protezione antincendio.
L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla
base della valutazione del rischio d'incendio i criteri per la scelta
delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo
strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale,
da attuare tenendo conto della specifica realta' aziendale.
Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
l'evacuazione delle persone presenti;
la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
l'estinzione dell'incendio;
il mantenimento in efficenza delle attrezzature e degli impianti
antincendio;
l'informazione e la formazione dei lavoratori.
Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le
vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e'
fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero
esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a
quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 cosi' come modificato
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di
emergenza;
comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite
nell'allegato III viene concesso un termine di due anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto.
E' fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993.
Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1,
relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e
sull'estinzione, non si applicano alle attivita' soggette ai
controlli da parte del vigili del fuoco per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
Tale disposto vuole significare che per le suddette attivita' tali
misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal
Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di
prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 37/1998.
Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano
piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le
attivita' soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del
fuoco.
Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in
fase progettuale, anche nell'ambito delle attivita' soggette al
controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, qualora
l'attivita' in questione non sia disciplinata da specifica
disposizione di prevenzione incendi.
Gestione dell'emergenza in caso di incendi.
L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformita'
dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove
sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le
attivita' soggette al controllo obbligatorio dei vigili del fuoco al
fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Designazionee formazione dei lavoratori incaricati di attuare le
misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione
dell'emergenza.
Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle
disposizioni del decreto legislatico n. 626/1994 riportate all'art.
4, comma 5, lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per
quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori
incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza.
Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei
corsi di formazione, in relazione al livello di rischio di incendio
dell'azienda.
Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove e'
richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito,
aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento
dell'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
Tale requisito e' stato previsto in quanto nelle aziende riportate
nell'allegato X si svolgono attivita' che, in caso di incendio,
possono comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per
l'ambiente esterno ed in particolare per l'incolumita' pubblica.
L'art. 8, comma 2, fa salva la formazione gia' acquisita dagli
incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto
medesimo.
In analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto
legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si
ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi
e gestione dell'emergenza, possa essere consentito come misura
integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'art. 4, comma
5, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 626/1994.
Detto personale esterno dovra', in ogni caso, essere formato a cura
del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di
incendio dell'attivita' presso la quale prestera' il servizio.
Qualora non sia prefigurabile a priori l'attivita' presso la quale
verra' espletato il servizio, la formazione dovra' essere basata su
contenuti che siano i piu' completi e dettagliati possibili, ed al
riguardo si ritiene che il corso di tipo C, di cui all'allegato IX
del decreto ministeriale 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.
Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione
acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della
legge n. 609 del 1996.
Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a
tale servizio esterno, e' tenuto a fornire ai predetti lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui
rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria
azienda, secondo modalita' da precisare negli accordi contrattuali.
Formazionedei datori di lavoro che ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 626/1994, possono svolgere direttamente i
compiti di addetto alla prevenzione incendi e di evacuazione.
L'art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di
lavoro delle seguenti aziende:
aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
aziende agricole sino a 10 addetti;
aziende della pesca sino a 20 addetti;
altre aziende sino a 200 addetti,
con esclusione delle seguenti aziende:
aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e
della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 175 del 1988;
centrali termoelettriche;
impianti e laboratori nucleari;
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie;
fabbriche e depositi di esplosivi;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, nonche' di prevenzione incendi e
di evacuazione, purche' frequenti un apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va
trasmesso all'organo di vigilanza.
L'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino
al 31 dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente
quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare
l'apposito corso di formazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il decreto
16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti minimi dei corsi di formazione
per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti
di cui all'art. 10.
Tale corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro,
anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della
gestione dell'emergenza.
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo
1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza
antincendio, deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.
Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di
entrata in vigore del decreto nonche' la speciale esenzione di cui
all'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994, purche' ne sia stata
data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre
1996.
Il direttore generale della protezione civile
e dei servizi antincendi
Maninchedda