IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dei trasporti e della navigazione
Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio
1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio
1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n.
259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di
applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di
una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonche' le
spese di smaltimento o di recupero;
Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui
agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio";
Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Garanzie
1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del
regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite
da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende
di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del
ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge
10 giugno 1982, n. 348.
2. La fidejussione di cui al comma 1 e' prestata dal notificatore
secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli
allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i
casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93,
nonche' le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi
per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni,
sostenute dalle autorita' competenti di spedizione o di destinazione
e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
3. Ciascun trasporto e' corredato dall'apposito bollettino di
accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia
relativa a piu' trasporti, dalla copia del bollettino medesimo
timbrato e firmato in originale dall'autorita' competente di
spedizione.
4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti
importati in Italia e' trasmesso all'autorita' competente di
spedizione per il tramite dell'autorita' competente di destinazione
entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei
rifiuti, in qualita' di autorita' competente di spedizione, verifica
la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli
schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e
svolge le relative attivita' di sorveglianza.
6. Le garanzie finanziarie gia' presentate in conformita' delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo
le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono gia'
presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione,
risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero
di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1
febbraio 1993 e' pubblicato in GUCE n. 30 del 6 febbraio
1993.
- Il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20
gennaio 1997 e' pubblicato in GUCE n. 22 del 24 gennaio
1997.
- Gli articoli 25 e 26 del citato regolamento CEE n.
259/93 sono i seguenti:
"Articolo 25. - 1. Quando una spedizione di rifiuti,
autorizzata dalle autorita' competenti interessate,
non puo' svolgersi conformemente alle clausole del
documento di accompagnamento o del contratto di cui agli
articoli 3 e 6, l'autorita' competente di spedizione,
entro il termine di novanta giorni a decorrere dal
momento in cui ne e' informata, vigila a che il
notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua
giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di
spedizione, a meno che consideri soddisfacente che
possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi
alternativi ecologicamente corretti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare
una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e
gli Stati membri di transito non si oppongono alla
reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorita'
competente di destinazione ne presenti motivata richiesta
illustrandone le ragioni.
3. L'obbligo del notificatore e, in subordine,
l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i
rifiuti viene meno quando il destinatario abbia
rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8".
"Articolo 26. - 1. Costituisce traffico illecito
qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a
tutte le autorita' competenti interessate
conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorita'
competenti interessate, ai sensi del presente regolamento,
o
c) effettuata con il consenso delle autorita'
competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni,
false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di
accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un recupero in
violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19
e 21.
2. Se di tale traffico illecito e' responsabile il
notificatore, l'autorita' competente, di spedizione
controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario
dalla stessa autorita' competente, all'interno dello Stato
di spedizione, oppure, se cio' risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi
ecologicamente corretti,
entro un termine di trenta giorni a decorrere dal
momento in cui l'autorita' competente e' stata informata
del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine
eventualmente fissato dalle autorita' competenti
interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli
Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito
non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti
qualora l'autorita' competente di destinazione ne
presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito e' responsabile il
destinatario, l'autorita' competente di destinazione
provvede affinche' i rifiuti in questione siano smaltiti
con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se
cio' risulta impossibile, dalla stessa autorita'
competente entro il termine di trenta giorni a decorrere
dal momento in cui e' stata informata del traffico
illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle
autorita' competenti interessate. A tale scopo esse
cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero
dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilita' del traffico illecito non
puo' essere imputata ne' al notificatore ne' al
destinatario, le autorita' competenti provvedono,
cooperando, affinche' i rifiuti in questione siano
smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente
corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti
in conformita' della procedura prevista all'art. 18 della
direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure
legali per vietare e punire il traffico illecito".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), e' il seguente:
"Art. 16 (Spedizioni transfrontaliere). - 1. Le
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1
febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del
regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo
Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San
Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato
della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del
regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita', del tesoro e dei trasporti
e della navigazione, nel rispetto delle norme del
regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi
delle garanzie finanziarie da prestare per le
spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del
regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei
notificatori ai sensi dell'art. 33, paragrafo, del
regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei
rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorita' competenti di spedizione e di
destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le
informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE
n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo
inoltro alla Commissione dell'Unione europea".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il segunte:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'' sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348
(Costituzione di cauzioni in polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici), e' il seguente:
"Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi
dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modifiche;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del
ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi".