IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione dei Ministeri;
Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione
amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle
attivita' culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle
funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, nonche' dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio
per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare
bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo
spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali
1. Nel quadro delle finalita' indicate dall'articolo 9 della
Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero
provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela,
gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla
promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni
il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la
cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni
pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato.
Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per
la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il
pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree
territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, reca: "Organizzazione del Ministero per
i beni culturali e ambientali"
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, reca:
"Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il passaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione".
- L'art. 128 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea cosi' recita:
"Art. 128. - 1. La Comunita' contribuisce al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto
delle loro diversita' nazionali e regionali,
evidenziando nel contempo il retaggio culturale
comune.
2. L'azione della Comunita' e' intesa ad
incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se
necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di
questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della
cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio
culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il
settore audiovisivo.
3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in
particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunita' tiene conto degli aspetti culturali
nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del
presente Trattato.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformita' della procedura di cui
all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato
delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Il
Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la
procedura di cui all'articolo 189B;
- deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, raccomandazioni".
- L'art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (per il titolo v., nelle note alle premesse), cosi'
recita:
"Art. 148 (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il
patrimonio storico, artistico, monumentale,
demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e
librario e gli altri che costituiscono testimonianza
avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla
legge:
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla
legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei
suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere,
conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante
l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad
assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali,
concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e
di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a
migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione
dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la
fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e
diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a
sostenere le attivita' culturali".