La   Commissione,    con   proprio   regolamento   in    corso   di
perfezionamento, e la cui  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CEE
e'  prevista per  il 29  ottobre 1998,  ha disposto  le modalita'  di
applicazione  del nuovo  regime  di importazione  delle banane  nella
Comunita'.
  Dato che la nuova  normativa modifica sostanzialmente la precedente
disciplina, si ritiene opportuno portare a conoscenza degli Operatori
interessati  i  principali  elementi  innovativi e  le  modalita'  di
partecipazione alla ripartizione dei contingenti.
                       A) Categorie di operatori
  Sono  riconosciute  due  categorie   di  Operatori:  gli  Operatori
Tradizionali  e gli  Operatori Nuovi  Arrivati, che  partecipano alla
ripartizione  dei contingenti  tariffari ed  alla importazione  delle
banane tradizionali ACP nella misura rispettiva del 92% e dell'8%.
 1) Operatori tradizionali.
  Sono  considerati  Operatori  Tradizionali quelli  stabiliti  nella
Comunita' nel periodo di riferimento  che all'atto della richiesta di
registrazione  del   loro  status  hanno   importato  effettivamente,
operando in proprio, un quantitativo  minimo di banane originarie dei
Paesi Terzi e/o  ACP di 100 tonnellate in uno  degli anni del periodo
di riferimento.  Se l'importazione riguarda esclusivamente  banane di
lunghezza inferiore o uguale a 10  cm, la quantita' minima e' ridotta
a 20 tonnellate.
  Per  le  importazioni   da  realizzare  nel  1999   il  periodo  di
riferimento e' costituito dal triennio 1994/1996.
 2) Operatori nuovi arrivati.
  Sono considerati  Operatori nuovi  arrivati quelli  stabiliti nella
Comunita' e che all'atto della richiesta di registrazione:
  hanno esercitato  una attivita'  commerciale quali  importatori nel
settore  degli ortofrutticoli  freschi  dei  capitoli 7  e  8, o  dei
prodotti del  capitolo 9 purche'  siano state effettuate  anche delle
importazioni  dei capitoli  7  e  8, per  proprio  conto  ed in  modo
autonomo, in  uno dei tre anni  che precedono l'anno per  il quale e'
avanzata la domanda di registrazione del loro status;
  e che hanno  realizzato delle importazioni di  un valore dichiarato
in dogana uguale o superiore a 400.000 Ecu nel periodo su indicato.
                       B) Registrazioni annuali
  Sia  gli  Operatori  Tradizionali   che  i  Nuovi  Arrivati  devono
presentare  alle  Autorita'  Nazionali Competenti  (per  l'Italia  la
domanda va indirizzata a questo Ministero - D.G. Politica Commerciale
e Gestione Regime Scambi - Divisione II) una domanda di registrazione
entro il 30 giugno di ogni anno.
  La domanda di registrazione puo' essere presentata in un solo Stato
Membro dell'Unione Europea.
  1) Operatori tradizionali.
  Nella domanda devono indicare le quantita' di banane effettivamente
importate  in ciacun  anno del  periodo di  riferimento e  i seguenti
documenti giustificativi, che devono essere allegati all'istanza:
    copia dei certificati di importazione utilizzati;
    documenti comprovanti il pagamento del dazio.
 2) Operatori nuovi arrivati.
  Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
    certificato di iscrizione e vigenza C.C.I.A.;
  certificati di  importazione utilizzati  (nel caso di  prodotti non
soggetti  a  tale  obbligo   saranno  presentate  le  relative  bolle
doganali) in uno dei tre anni di riferimento;
  attestazione di  un esperto contabile indipendente  certificante la
realizzazione di  importazioni per il  valore di 400.000 ECU  o copia
delle dichiarazioni di importazioni presentate in dogana.
  Unitamente  alla  domanda  di  registrazione  gli  Operatori  Nuovi
Arrivati devono presentare una domanda di assegnazione annua.
  Sotto pena di irricevibilita' tale domanda di assegnazione:
  non puo' indicare un quantitativo superiore al 10% del quantitativo
globale assegnato annualmente agli Operatori Nuovi Arrivati;
  deve essere  assistita da una cauzione  di ammontare pari a  18 Ecu
per tonnellata richiesta  (la durata di tale cauzione  deve essere di
due anni).
  Tale cauzione  garantisce l'obbligo di richiedere  i certificati di
importazione  a concorrenza  dell'assegnazione  annua  concessa e  di
importare effettivamente il quantitativo assegnatogli.
  La Commissione determina la quantita'  annua da assegnare a ciascun
Operatore  Nuovo  Arrivato  secondo  l'art. 9.3  del  regolamento  in
questione.
  Per  ottenere  il  rinnovo della  registrazione  l'Operatore  Nuovo
Arrivato  deve fornire  la prova  che ha  ettivamente importato,  per
proprio conto, almeno il 50% del quantitativo assegnatogli per l'anno
in corso.
  Le domande di rinnovo devono essere inoltrate ogni anno entro il 30
settembre.
  Un  Operatore  Nuovo  Arrivato  puo',  a  richiesta,  acquisire  la
qualifica  di  Operatore  Tradizionale   se  soddisfa  le  condizioni
richieste per tale  categoria allo scadere di un periodo  di tre anni
di attivita' dalla data della prima registrazione.
  La relativa domanda deve essere presentata entro i termini e con le
modalita' previste per la categoria degli Operatori Tradizionali.
                        C) Disposizioni comuni
  1) Possono  essere registrati  come Operatori Tradizionali  o Nuovi
Arrivati anche associazioni di  Operatori se gli associati soddisfano
congiuntamente le condizioni fissate  dal regolamento e sono conformi
alla legislazione nazionale.
  L'Associazione subentra  a ciascuno  dei membri  nell'esercizio dei
loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.
  2) Il  mancato rispetto  dell'obbligo di  registrazione in  un solo
Stato  Membro  comporta  l'irricevibilita' di  qualsiasi  domanda  di
registrazione  presentata, nonche'  l'annullamento, secondo  il caso,
dei   quantitativi  di   riferimento   o  dell'assegnazione   annuale
eventualmente gia' concessi.
  Tale inosservanza  comporta inoltre il divieto  di presentare nuove
domande    durante     l'anno    successivo     alla    constatazione
dell'irregolarita'.
         D) - Modalita' di rilascio dei titoli di importazione
  Si  rimanda a  quanto  indicato negli  articoli dal  14  al 22  del
regolamento, dal momento  che non vi e' nulla di  nuovo rispetto alla
prassi attuale (Reg. (CEE) 1442/1993 e Reg. (CE) 478/1995).
                      E) Disposizioni transitorie
  Per  il  1999  le  domande di  registrazione  sia  degli  Operatori
Tradizionali che  dei Nuovi Arrivati, devono  essere presentate entro
il 13 novembre 1998.
   La domanda non e' ricevibile se non e' accompagnata:
     a) per gli Operatori Tradizionali:
  i)   dall'indicazione    dei   quantitativi   totali    di   banane
effettivamente  importate  in  ciascuno  degli  anni  di  riferimento
1994-1996 e dell'indicazione dei numeri  di tutti i titoli e relativi
estratti utilizzati per queste importazioni;
  ii) da  un elenco  riepilogativo recante i  riferimenti di  tutti i
documenti  giustificativi  del   pagamento  dei  dazi,  conformemente
all'art. 5, paragrafo 3, lettera b);
     b) per i Nuovi Arrivati:
  i) da  una domanda  di assegnazione annua  presentata conformemente
all'art. 9, paragrafo 1;
  ii) da  un elenco  riepilogativo recante i  riferimenti di  tutti i
documenti   giustificativi  richiesti,   conformemente  all'art.   8,
paragrafo 1.
  Gli Operatori interessati conservano a disposizione delle autorita'
competenti  tutti i  documenti  giustificativi  sopra menzionati  per
consentire le verifiche ed i controlli richiesti da tali autorita'.
  Gli Operatori sia Tradizionali che Nuovi Arrivati, sulla base della
quota loro assegnata  e comunicata entro il 10  dicembre 1998, devono
inoltrare dal 14 al 16 dicembre la domanda o le domande dei titoli di
importazione nello Stato Membro in cui hanno presentato la domanda di
registrazione.
  La domanda o  le domande dei titoli inoltrate da  un Operatore sono
ricevibili soltanto  se riguardano, globalmente, un  quantitativo non
superiore:
  a)  al  26%  del  quantitativo  di  riferimento  per  un  Operatore
Tradizionale;
  b) al 26% dell'assegnazione annua per un Nuovo Arrivato.
  I titoli di importazione sono rilasciati entro il 31 dicembre 1998,
per l'immissione in libera pratica a partire dal 1 gennaio 1999.
 Il direttore generale: Gerbino