La Commissione, con proprio regolamento in corso di perfezionamento, e la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CEE e' prevista per il 29 ottobre 1998, ha disposto le modalita' di applicazione del nuovo regime di importazione delle banane nella Comunita'. Dato che la nuova normativa modifica sostanzialmente la precedente disciplina, si ritiene opportuno portare a conoscenza degli Operatori interessati i principali elementi innovativi e le modalita' di partecipazione alla ripartizione dei contingenti. A) Categorie di operatori Sono riconosciute due categorie di Operatori: gli Operatori Tradizionali e gli Operatori Nuovi Arrivati, che partecipano alla ripartizione dei contingenti tariffari ed alla importazione delle banane tradizionali ACP nella misura rispettiva del 92% e dell'8%. 1) Operatori tradizionali. Sono considerati Operatori Tradizionali quelli stabiliti nella Comunita' nel periodo di riferimento che all'atto della richiesta di registrazione del loro status hanno importato effettivamente, operando in proprio, un quantitativo minimo di banane originarie dei Paesi Terzi e/o ACP di 100 tonnellate in uno degli anni del periodo di riferimento. Se l'importazione riguarda esclusivamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm, la quantita' minima e' ridotta a 20 tonnellate. Per le importazioni da realizzare nel 1999 il periodo di riferimento e' costituito dal triennio 1994/1996. 2) Operatori nuovi arrivati. Sono considerati Operatori nuovi arrivati quelli stabiliti nella Comunita' e che all'atto della richiesta di registrazione: hanno esercitato una attivita' commerciale quali importatori nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8, o dei prodotti del capitolo 9 purche' siano state effettuate anche delle importazioni dei capitoli 7 e 8, per proprio conto ed in modo autonomo, in uno dei tre anni che precedono l'anno per il quale e' avanzata la domanda di registrazione del loro status; e che hanno realizzato delle importazioni di un valore dichiarato in dogana uguale o superiore a 400.000 Ecu nel periodo su indicato. B) Registrazioni annuali Sia gli Operatori Tradizionali che i Nuovi Arrivati devono presentare alle Autorita' Nazionali Competenti (per l'Italia la domanda va indirizzata a questo Ministero - D.G. Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi - Divisione II) una domanda di registrazione entro il 30 giugno di ogni anno. La domanda di registrazione puo' essere presentata in un solo Stato Membro dell'Unione Europea. 1) Operatori tradizionali. Nella domanda devono indicare le quantita' di banane effettivamente importate in ciacun anno del periodo di riferimento e i seguenti documenti giustificativi, che devono essere allegati all'istanza: copia dei certificati di importazione utilizzati; documenti comprovanti il pagamento del dazio. 2) Operatori nuovi arrivati. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: certificato di iscrizione e vigenza C.C.I.A.; certificati di importazione utilizzati (nel caso di prodotti non soggetti a tale obbligo saranno presentate le relative bolle doganali) in uno dei tre anni di riferimento; attestazione di un esperto contabile indipendente certificante la realizzazione di importazioni per il valore di 400.000 ECU o copia delle dichiarazioni di importazioni presentate in dogana. Unitamente alla domanda di registrazione gli Operatori Nuovi Arrivati devono presentare una domanda di assegnazione annua. Sotto pena di irricevibilita' tale domanda di assegnazione: non puo' indicare un quantitativo superiore al 10% del quantitativo globale assegnato annualmente agli Operatori Nuovi Arrivati; deve essere assistita da una cauzione di ammontare pari a 18 Ecu per tonnellata richiesta (la durata di tale cauzione deve essere di due anni). Tale cauzione garantisce l'obbligo di richiedere i certificati di importazione a concorrenza dell'assegnazione annua concessa e di importare effettivamente il quantitativo assegnatogli. La Commissione determina la quantita' annua da assegnare a ciascun Operatore Nuovo Arrivato secondo l'art. 9.3 del regolamento in questione. Per ottenere il rinnovo della registrazione l'Operatore Nuovo Arrivato deve fornire la prova che ha ettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50% del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso. Le domande di rinnovo devono essere inoltrate ogni anno entro il 30 settembre. Un Operatore Nuovo Arrivato puo', a richiesta, acquisire la qualifica di Operatore Tradizionale se soddisfa le condizioni richieste per tale categoria allo scadere di un periodo di tre anni di attivita' dalla data della prima registrazione. La relativa domanda deve essere presentata entro i termini e con le modalita' previste per la categoria degli Operatori Tradizionali. C) Disposizioni comuni 1) Possono essere registrati come Operatori Tradizionali o Nuovi Arrivati anche associazioni di Operatori se gli associati soddisfano congiuntamente le condizioni fissate dal regolamento e sono conformi alla legislazione nazionale. L'Associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi. 2) Il mancato rispetto dell'obbligo di registrazione in un solo Stato Membro comporta l'irricevibilita' di qualsiasi domanda di registrazione presentata, nonche' l'annullamento, secondo il caso, dei quantitativi di riferimento o dell'assegnazione annuale eventualmente gia' concessi. Tale inosservanza comporta inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarita'. D) - Modalita' di rilascio dei titoli di importazione Si rimanda a quanto indicato negli articoli dal 14 al 22 del regolamento, dal momento che non vi e' nulla di nuovo rispetto alla prassi attuale (Reg. (CEE) 1442/1993 e Reg. (CE) 478/1995). E) Disposizioni transitorie Per il 1999 le domande di registrazione sia degli Operatori Tradizionali che dei Nuovi Arrivati, devono essere presentate entro il 13 novembre 1998. La domanda non e' ricevibile se non e' accompagnata: a) per gli Operatori Tradizionali: i) dall'indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni di riferimento 1994-1996 e dell'indicazione dei numeri di tutti i titoli e relativi estratti utilizzati per queste importazioni; ii) da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi, conformemente all'art. 5, paragrafo 3, lettera b); b) per i Nuovi Arrivati: i) da una domanda di assegnazione annua presentata conformemente all'art. 9, paragrafo 1; ii) da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi richiesti, conformemente all'art. 8, paragrafo 1. Gli Operatori interessati conservano a disposizione delle autorita' competenti tutti i documenti giustificativi sopra menzionati per consentire le verifiche ed i controlli richiesti da tali autorita'. Gli Operatori sia Tradizionali che Nuovi Arrivati, sulla base della quota loro assegnata e comunicata entro il 10 dicembre 1998, devono inoltrare dal 14 al 16 dicembre la domanda o le domande dei titoli di importazione nello Stato Membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione. La domanda o le domande dei titoli inoltrate da un Operatore sono ricevibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore: a) al 26% del quantitativo di riferimento per un Operatore Tradizionale; b) al 26% dell'assegnazione annua per un Nuovo Arrivato. I titoli di importazione sono rilasciati entro il 31 dicembre 1998, per l'immissione in libera pratica a partire dal 1 gennaio 1999. Il direttore generale: Gerbino