IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il decreto  ministeriale n. I/2/1580/95 del  28 febbraio 1995
con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  9  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  43  del  1988, la  concessione  del
servizio di  riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della
provincia di Foggia e' stata conferita, a decorrere dal 1 marzo 1995,
alla G.E.M.A. S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito  territoriale della provincia di  Foggia, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la nota del 29 luglio  1996, con la quale la G.E.M.A. S.p.a.,
in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la
razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Foggia,
ha  proposto  la soppressione  dello  sportello  sito nel  comune  di
Pietramontecorvino, lo  spostamento dello  sportello di San  Marco in
Lamis a San  Giovanni Rotondo e di quello di  Sannicandro Garganico a
Vico del Gargano,  nonche' la modifica delle  aggregazioni dei comuni
attualmente serviti dallo sportello di Vieste;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1) lo  sportello di Pietramontecorvino serve  attualmente un bacino
di utenza  di undici comuni  mal collegati tra  loro e con  il comune
sede di sportello, con conseguenti disagi dei contribuenti che devono
ottemperare ai propri obblighi tributari
  2) il nuovo sportello di Lucera  - citta' sede di uffici finanziari
e del tribunale - potrebbe servire piu' agevolmente otto degli undici
comuni  attualmente serviti  dallo  sportello di  Pietramontecorvino,
mentre i  rimanenti tre  comuni potrebbero  essere aggregati  al piu'
vicino sportello di Torremaggiore;
  3)  la soppressione  dello sportello  di San  Marco in  Lamis e  la
conseguente apertura di un nuovo sportello nel comune di San Giovanni
Rotondo e'  giustificata da motivazioni di  carattere socioeconomico,
che  inducono  a  ritenere   preferibile  tale  ubicazione  (maggiore
popolazione, maggiore  sviluppo industrialealberghiero  e produttivo,
in  particolare connesso  all'afflusso dei  pellegrini alla  tomba di
Padre Pio);
  4)  la  soppressione dello  sportello  di  Sannicandro Garganico  e
l'apertura  di  un nuovo  sportello  a  Vico  del Gargano  appare  la
soluzione   ottimale  per   razionalizzare   il   servizio  reso   ai
contribuenti delle  zone interessate attese le  distanze relative tra
le attuali sedi di sportello ed i comuni aggregati, che riflettono la
precedente dimensione subprovinciale dell'ambito;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto  il pronunciamento  contrario  alla  soppressione del  locale
sportello espresso dal comune di Pietramontecorvino;
  Ritenuto  che le  ragioni  contrarie alla  soppressione del  locale
sportello,  espressa  dalla  predetta amministrazione  comunale,  non
appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno
opposto  in  favore   della  soppressione  dell'unita'  organizzativa
ritenuta oggettivamente antieconomica;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato  e una sufficiente copertura  territoriale, sia per
la possibilita'  dell'utilizzo di uffici postali  e sportelli bancari
che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di Foggia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti
nei comuni  di Pietramontecorvino, San  Marco in Lamis  e Sannicandro
Garganico, e  sono istituiti  due nuovi sportelli  nei comuni  di San
Giovanni Rotondo e Vico del Gargano.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano  fissati in  n. 14  unita', dislocate  nei comuni  di Foggia,
Apricena, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Orta Nova,
San Giovanni Rotondo, S.  Severo, Torre Maggiore, Trinitapoli, Troia,
Vico del Gargano e Vieste.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito  di  Foggia,  nonche'  della  direzione  regionale  delle
entrate per  la Puglia,  per mezzo  dei dipendenti  uffici finanziari
della provincia,  dare tempestiva  notizia, mediante  appositi avvisi
affissi nei rispettivi  locali aperti al pubblico,  degli effetti del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano