IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il  decreto ministeriale n.  I/2/6112/94 del 29  gennaio 1995
con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  9  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  43  del  1988, la  concessione  del
servizio di  riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della
provincia di  Pavia e'  stata conferita, a  decorrere dal  1 febbraio
1995,  alla Cariplo-Esa.tri.  Esazione Tributi  S.p.a., denominazione
successivamente mutata nell'attuale Esatri Esazione Tributi S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito  territoriale della  provincia di  Pavia, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Viste le  note del  31 luglio  e 2  ottobre 1996,  con le  quali la
Esatri  S.p.a.,  in   risposta  alla  richiesta  dell'amministrazione
concernente  la  razionalizzazione  degli  sportelli  operanti  nella
provincia di Pavia, ha proposto  la soppressione dello sportello sito
nel comune di Garlasco;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1)  il comune  di Garlasco,  ed  i comuni  attualmente serviti  dal
relativo sportello, sono situati a distanza esigua dallo sportello di
Vigevano, cui  potrebbero essere  aggregati, con  conseguente disagio
contenuto   per  i   contribuenti   delle   zone  interessate   dalla
soppressione;
  2) lo  sportello di Garlasco  effettua orario ridotto  con apertura
bisettimanale ed ha ridotti volumi  operativi, alla luce del rapporto
tra quietanze emesse e numero di abitanti serviti;
  3)  la   soppressione  dello   sportello  risponde  a   criteri  di
economicita'  di gestione  e la  conseguente aggregazione  dei comuni
proposta  tiene conto  dell'omogeneita'  geografica e  socioeconomica
delle realta' interessate;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti i  pronunciamenti contrari alla soppressione  dello sportello
di  Garlasco, espressi  dai  comuni  di Borgo  San  Siro, Garlasco  e
Tronello;
  Ritenuto  che le  ragioni  contrarie alla  soppressione del  locale
sportello,  espresse  dalle  predette amministrazioni  comunali,  non
appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno
opposto  in  favore   della  soppressione  dell'unita'  organizzativa
ritenuta oggettivamente antieconomica;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
possibilita' dell'utilizzo di uffici  postali e sportelli bancari che
rappresentano canali  alternativi per il versamento  dei tributi, sia
per  la  relativa vicinanza  degli  altri  punti di  riscossione  che
rimarrebbero operativi  nella provincia,  la cui  dislocazione appare
idonea a garantire, anche  nelle aree interessate dalla soppressione,
un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di Pavia, e' soppresso lo sportello di riscossione sito nel
comune di Garlasco.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano  fissati in  n. 8  unita',  dislocate nei  comuni di:  Pavia,
Casteggio, Corteolona, Mede, Mortara, Stradella, Vigevano e Voghera.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito di Pavia, nonche' della direzione regionale delle entrate
per la  Lombardia, per mezzo  dei dipendenti uffici  finanziari della
provincia, dare tempestiva notizia,  mediante appositi avvisi affissi
nei rispettivi locali aperti al  pubblico, degli effetti del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano