IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il decreto ministeriale n. I/2/365/95 del 29 gennaio 1995 con
il quale,  ai sensi dell'art.  9 del predetto decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  43 del  1988,  la concessione  del servizio  di
riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della provincia di
Pisa e' stata conferita, a decorrere dal 1 febbraio 1995, alla S.E.T.
S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione  dell'ambito territoriale  della provincia  di Pisa,  dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la nota del 30 luglio 1996, con la quale la S.E.T. S.p.a., in
risposta  alla citata  richiesta dell'Amministrazione  concernente la
razionalizzazione degli  sportelli operanti nella provincia  di Pisa,
ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Lari;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1) gli abitanti serviti dallo sportello di Lari, suddivisi in dieci
comuni,  potrebbero agevolmente  usufruire  dei  vicini sportelli  di
Ponsacco e di Cascina;
  2)  per razionalizzare  ed  agevolare l'accesso  agli sportelli  di
riscossione, si  propongono le  conseguenti nuove aggregazioni  per i
comuni ubicati  in una piu' favorevole  posizione geografica rispetto
ai rimanenti sportelli operativi dell'ambito;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
possibilita'  dell'utilizzo di  uffici  postali  e sportelli  bancari
quali canali  alternativi per il  versamento dei tributi, sia  per la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di Pisa, e' soppresso  lo sportello di riscossione sito nel
comune di Lari.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano  fissati  in n.  7  unita',  dislocate  nei comuni  di  Pisa,
Cascina, Ponsacco,  Pontedera, San  Miniato, Santa Croce  sull'Arno e
Volterra.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito di Pisa, nonche'  della direzione regionale delle entrate
per  la Toscana,  per mezzo  dei dipendenti  uffici finanziari  della
provincia, dare tempestiva notizia,  mediante appositi avvisi affissi
nei rispettivi locali aperti al  pubblico, degli effetti del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano