IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il decreto ministeriale n.  I/2/1512/94 del 5 agosto 1994 con
il quale,  ai sensi dell'art.  9 del predetto decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  43 del  1988,  la concessione  del servizio  di
riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della provincia di
Vicenza e'  stata rinnovata,  a decorrere dal  1 febbraio  1995, alla
Cassa di Risparmio  di Verona, Vicenza, Belluno e  Ancona S.p.a. (ora
CARIVERONA Banca S.p.a.);
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito territoriale della  provincia di Vicenza, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la nota del 22 luglio  1996, con la quale la CARIVERONA Banca
S.p.a.,  in  risposta   alla  citata  richiesta  dell'Amministrazione
concernente  la  razionalizzazione  degli  sportelli  operanti  nella
provincia  di  Vicenza, non  ha  ritenuto  di dover  proporre  alcuna
modificazione alla situazione esistente;
  Vista la successiva nota del 9 giugno 1998 con la quale il predetto
concessionario  ha   ritenuto  opportuno  riconsiderare   il  proprio
orientamento, proponendo la soppressione  degli sportelli ad apertura
bisettimanale,  di  Arsiero,  Asiago, Barbarano  Vicentino,  Camisano
Vicentino, Chiampo, Montebello, Noventa Vicentina e Sandrigo;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1)  gli sportelli  predetti  -  ed i  relativi  Comuni aggregati  -
distano pochi  chilometri dai piu' vicini  sportelli che rimarrebbero
operativi nell'ambito;
  2) il  comprensorio attualmente  gestito dagli stessi  sportelli di
riscossione e' servito da numerosi sportelli bancari e postali;
  3)   i  contribuenti   possono  servirsi   indifferentemente  dello
sporetllo a loro piu' comodo, in  relazione al luogo di residenza, in
consideerazione del fatto che per  le operazioni di cassa e' prevista
la circolarita' dei versamenti nell'ambito dell'intera concessione;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
presenza  di  uffici  postali  e  sportelli  bancari  che  consentono
modalita'  alternative per  il  versamento dei  tributi,  sia per  la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia  di Vicenza,  sono soppressi  gli sportelli  di riscossione
siti  nei comuni  di Arsiero,  Asiago, Barbarano  Vicentino, Camisano
Vicentino, Chiampo, Montebello, Noventa Vicentina e Sandrigo;
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano fissati  in n.  13 unita', dislocate  nei comuni  di Vicenza,
Arzignano, Bassano  del Grappa, Cornedo Vicentino,  Dueville, Lonigo,
Malo,  Marostica,  Montecchio  Maggiore,  Sarcedo,  Schio,  Thiene  e
Valdagno.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito  di  Vicenza,  nonche' della  direzione  regionale  delle
entrate per  il Veneto,  per mezzo  dei dipendenti  uffici finanziari
della provincia,  dare tempestiva  notizia, mediante  appositi avvisi
affissi nei rispettivi  locali aperti al pubblico,  degli effetti del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano