IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657; Visto il decreto ministeriale n. I/2/1512/94 del 5 agosto 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Vicenza e' stata rinnovata, a decorrere dal 1 febbraio 1995, alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a. (ora CARIVERONA Banca S.p.a.); Visto il disciplinare speciale del 1 dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Vicenza, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito; Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle societa' concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli - la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione subprovinciale dell'ambito - che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale; Vista la nota del 22 luglio 1996, con la quale la CARIVERONA Banca S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Vicenza, non ha ritenuto di dover proporre alcuna modificazione alla situazione esistente; Vista la successiva nota del 9 giugno 1998 con la quale il predetto concessionario ha ritenuto opportuno riconsiderare il proprio orientamento, proponendo la soppressione degli sportelli ad apertura bisettimanale, di Arsiero, Asiago, Barbarano Vicentino, Camisano Vicentino, Chiampo, Montebello, Noventa Vicentina e Sandrigo; Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che: 1) gli sportelli predetti - ed i relativi Comuni aggregati - distano pochi chilometri dai piu' vicini sportelli che rimarrebbero operativi nell'ambito; 2) il comprensorio attualmente gestito dagli stessi sportelli di riscossione e' servito da numerosi sportelli bancari e postali; 3) i contribuenti possono servirsi indifferentemente dello sporetllo a loro piu' comodo, in relazione al luogo di residenza, in consideerazione del fatto che per le operazioni di cassa e' prevista la circolarita' dei versamenti nell'ambito dell'intera concessione; Ravvisata l'opportunita' di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle localita' interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, e' quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realta' geografiche e socioeconomiche esistenti; Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri teste' enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalita' alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale; Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905; Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento puo' essere accolta; Decreta: A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vicenza, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Arsiero, Asiago, Barbarano Vicentino, Camisano Vicentino, Chiampo, Montebello, Noventa Vicentina e Sandrigo; Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 13 unita', dislocate nei comuni di Vicenza, Arzignano, Bassano del Grappa, Cornedo Vicentino, Dueville, Lonigo, Malo, Marostica, Montecchio Maggiore, Sarcedo, Schio, Thiene e Valdagno. Sara' cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Vicenza, nonche' della direzione regionale delle entrate per il Veneto, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1998 Il direttore generale: Romano