Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la nota del sindaco del comune di Salerno del 6 ottobre 1998; Ravvisata la necessita' di effettuare interventi urgenti nel comune di Salerno volti ad eliminare situazioni di pericolo conseguenti a dissesti idrogeologici e consentire il ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilita' interessata dal crollo di via Valerio Laspro; Considerato che per attuare gli interventi occorre consentire, ai sensi della citata legge n. 228/1997, limitate deroghe legislative strettamente connesse alla necessita' di assicurare la rapidita' dell'esecuzione dei lavori; Visti gli accertamenti tecnici eseguiti dal Dipartimento per la protezione civile; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla premessa e' assegnato al comune di Salerno un contributo straordinario di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.1. "Emergenze sul territorio" capitolo 7603 del centro di responsabilita' 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. A valere sul contributo di cui al comma 1, una quota non superiore al 10 per cento puo' essere destinata per attivita' progettuali connesse a interventi di messa in sicurezza del centro abitato dai rischi idrogeologici. 3. All'attivazione degli interventi di cui ai commi precedenti, possono concorrere ulteriori risorse dell'amministrazione comunale o provenienti da soggetti pubblici o privati. 4. Il piano degli interventi di cui alla presente ordinanza e' sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.