Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il  decreto-legge 12 novembre  1996, n. 576,  convertito, con
modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n.  677, come integrato
dal   decreto-legge  19   maggio  1997,   n.  130,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la nota del sindaco del comune di Salerno del 6 ottobre 1998;
  Ravvisata la necessita' di effettuare interventi urgenti nel comune
di Salerno  volti ad eliminare  situazioni di pericolo  conseguenti a
dissesti idrogeologici  e consentire il ripristino,  in condizioni di
sicurezza,  della viabilita'  interessata dal  crollo di  via Valerio
Laspro;
  Considerato che  per attuare gli interventi  occorre consentire, ai
sensi della  citata legge  n. 228/1997, limitate  deroghe legislative
strettamente  connesse alla  necessita'  di  assicurare la  rapidita'
dell'esecuzione dei lavori;
  Visti  gli accertamenti  tecnici eseguiti  dal Dipartimento  per la
protezione civile;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per gli  interventi di cui alla premessa e'  assegnato al comune
di Salerno  un contributo straordinario  di lire 5 miliardi  a valere
sulle  disponibilita'  dell'unita'   previsionale  di  base  6.2.1.1.
"Emergenze   sul   territorio"   capitolo    7603   del   centro   di
responsabilita'  6 dello  stato  di previsione  della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
  2.  A valere  sul  contributo di  cui  al comma  1,  una quota  non
superiore  al  10  per  cento puo'  essere  destinata  per  attivita'
progettuali connesse  a interventi di  messa in sicurezza  del centro
abitato dai rischi idrogeologici.
  3.  All'attivazione degli  interventi di  cui ai  commi precedenti,
possono concorrere ulteriori  risorse dell'amministrazione comunale o
provenienti da soggetti pubblici o privati.
  4.  Il piano  degli interventi  di cui  alla presente  ordinanza e'
sottoposto,  prima  della  sua  attuazione,  alla  presa  d'atto  del
Dipartimento della protezione civile.