IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministero dell'interno;
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Vista  la   legge  31  dicembre   1991,  n.  433,   concernente  le
disposizioni per la  ricostruzione e la rinascita  delle zone colpite
dagli eventi  sismici del dicembre  1990 nelle province  di Siracusa,
Catania e Ragusa;
  Visto  il decreto-legge  10 maggio  1997, n.  130, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 16  luglio 1997, n.  228, che  all'art. 2
reca modifiche e integrazioni alla legge 31 dicembre 1991, n. 433;
  Considerato  che  gli interventi  relativi  alla  seconda fase  del
progetto Poseidon  e alla  gestione sperimentale  di quelli  di prima
fase sono ricompresi nel programma stralcio finanziato con i fondi di
cui alla  legge 31 dicembre  1991, n.  433, e successive  modifiche e
integrazioni;
  Considerato che e' stato  sottoscritto tra il Ministro dell'interno
delegato per  il coordinamento  della protezione civile,  il Ministro
dei lavori pubblici,  delegato per i Servizi tecnici  nazionali, e il
presidente  della  regione  Siciliana  una  intesa  istituzionale  di
programma  per l'avvio  della gestione  e per  le attivita'  di primo
impianto;
  Considerato  che tra  il Dipartimento  della protezione  civile, il
Dipartimento  dei servizi  tecnici  nazionali e  la Presidenza  della
regione  Siciliana  e'  stato   sottoscritto  un  accordo  quadro  di
programma,  per   la  gestione   sperimentale  triennale  e   che  in
conseguenza il  Dipartimento della  protezione civile ha  nominato un
funzionario delegato per l'attuazione della seconda fase del progetto
Poseidon e l'attivita' di primo impianto;
  Considerato  che  si  rende  urgente, ai  fini  della  sorveglianza
sismica  e vulcanica  della  Sicilia orientale,  avviare la  gestione
sperimentale del sistema Poseidon ed  anche gli interventi di seconda
fase  e che  a tale  scopo e'  necessaria l'entrata  in funzione  dei
centri  operativi  di rilevamento  e  controllo  siti nei  comuni  di
Messina,  Nicolosi, Catania  e Priolo  Gargallo nei  quali si  devono
eseguire lavori edili e impianti tecnici per l'adeguamento dei locali
allo scopo individuati e gia' disponibili;
  Visto l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'attuazione  degli interventi  urgenti relativi  alla seconda
fase del progetto  Poseidon ed alla realizzazione  di quelli relativi
all'adeguamento  edilizio  e degli  impianti  dei  locali dei  centri
operativi provvede il funzionario delegato citato in premessa, che e'
autorizzato  anche all'affidamento  dei  lavori,  delle forniture  di
arredi, strumentazioni ed impianti  a trattativa privata invitando un
numero di  ditte idonee non  inferiore a cinque ed  avvalendosi delle
deroghe normative di cui al successivo comma 2.
  2. Il funzionario delegato  provvede altresi' alla approvazione dei
progetti, all'affidamento di  incarichi di consulenza, progettazione,
direzione lavori,  collaudo e all'affidamento dei  lavori avvalendosi
delle strutture operative del  Dipartimento della protezione civile e
utilizzando le sottoindicate deroghe normative.
  regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 9, 10, 17, 20,
27, 28, 66, 68, 69, 70 e 71;
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 11;
  regio decreto  23 maggio  1924, n. 827,  e successive  modifiche ed
integrazioni, articoli 41 e 117;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  articoli 14, 16  e 17  e successive
modificazioni;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995,  n. 216,  articoli 6,  commi 5,  7, 9,  16, 17  e 19,  comma 1,
lettera b), comma 5,  art. 20, comma 4, articoli 21,  23, 24, 25, 27,
28, 29;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n.  157, articoli 3, 6, 7, 8, 9,
22, 23, 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
   legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;
  legge regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6,
11, 12, 14, 16,  17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29,  30, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44 e successive modifiche ed integrazioni;
  legge regione  Siciliana 12 gennaio  1993, n. 10, articoli  20, 26,
27, 35,  36, 38,  41, 42, 43,  44, 52, 58  e successive  modifiche ed
integrazioni;
  legge regione Siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 6, 7, 12,
13, 16, 17, 31 e successive modifiche ed integrazioni;
  legge regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20
e successive modifiche ed integrazioni;
  legge regione Siciliana 27 dicembre 1978,  n. 71, articoli 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1998
                                              Il Ministro: Napolitano