IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3  (testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili dello Stato) modificato dall'articolo 1 della legge
27   gennaio   1989,   n.  25  (Norme  sui  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai pubblici concorsi);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18  (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri)  ed in
particolare   l'articolo   99   in   virtu'  del  quale  la  carriera
diplomatica,  per la natura delle funzioni attribuite a coloro che ne
fanno parte, e' retta da un ordinamento speciale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971,
n.  1252  (Regolamento  per  il  concorso di ammissione alla carriera
diplomatica);
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo) ed in particolare l'articolo 3, comma 6,
con  il  quale  viene  stabilito  che  "La partecipazione ai concorsi
indetti  da  pubbliche  amministrazioni  non  e' soggetta a limiti di
eta',   salvo   deroghe   dettate   da   regolamenti   delle  singole
amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad oggettive
necessita' dell'amministrazione";
  Ritenuto  che  la  natura del servizio affidato ai funzionari della
carriera  diplomatica  e le oggettive necessita' dell'Amministrazione
degli  affari  esteri  rendono  necessaria  l'adozione  di  un limite
massimo   di   eta'   per  l'accesso  al  concorso  per  la  carriera
diplomatica;
  Sentito il parere del Dipartimento della funzione pubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 maggio 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 035/2814 in data 29 settembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Limite superiore di eta'
                  per la partecipazione al concorso
  1.  Per  l'ammissione  al  concorso  per la carriera diplomatica e'
richiesta una eta' non superiore a trentacinque anni.
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota alle premesse:
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.