IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) modificato dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ed in particolare l'articolo 99 in virtu' del quale la carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite a coloro che ne fanno parte, e' retta da un ordinamento speciale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ed in particolare l'articolo 3, comma 6, con il quale viene stabilito che "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione"; Ritenuto che la natura del servizio affidato ai funzionari della carriera diplomatica e le oggettive necessita' dell'Amministrazione degli affari esteri rendono necessaria l'adozione di un limite massimo di eta' per l'accesso al concorso per la carriera diplomatica; Sentito il parere del Dipartimento della funzione pubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 035/2814 in data 29 settembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Limite superiore di eta' per la partecipazione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' richiesta una eta' non superiore a trentacinque anni.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.