Estratto decreto n. 462 del 12 ottobre 1998
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale "Rid'jon  collutorio", con variazione  della denominazione
in RIDIODENT,  nella confezione  concentrato per  collutorio, flacone
130 ml, precedentemente registrato come presidio medicochirurgico con
numero di autorizzazione 11649 e  aventi le caratteristiche di cui al
decreto  legislativo n.  178/1991, con  le specificazioni  di seguito
indicate:
  Titolare A.I.C.:  Giovanni Ogna e  Figli S.p.a., con sede  legale e
domicilio  fiscale   in  viale   Zara  23,  Milano,   codice  fiscale
00881820153.
   A.I.C. n. 029635012 (in base 10), 0W8DG4 (in base 32).
  Officine di produzione, confezionamento  e controllo: Giovanni Ogna
& Figli S.p.a., Muggio' (Milano).
  Composizione:  principio  attivo:  Sodio  fluoruro:  Cetilpiridinio
cluroro; borace.
  Classificazione ai sensi dell'art. 8,  comma 10, legge n. 537/1993,
classe "C".
  Classificazione   ai   fini    della   fornitura:   medicinale   di
automedicazione  non   soggetto  a  prescrizione  medica,   ai  sensi
dell'art. 2, comma a), ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.
  Le   societa'   titolari  dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio   dovranno  comunicare   al  Ministero   della  sanita'   -
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza,
la data di inizio della commercializzazione.
  Analoga  comunicazione  dovra'  essere  inviata  alle  associazioni
rappresentative  delle  farmacie   pubbliche  e  private,  firmatarie
dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della
Repubblica  21  febbraio  1989,  n.  94,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.
  La comunicazione di cui al  comma precedente dovra' avvenire almeno
quindici giorni prima della data  di inizio della vendita al pubblico
della  specialita' medicinale  in questione  e comunque  entro e  non
oltre   il  quarantacinquesimo   giorno  successivo   alla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  I lotti  prodotti anteriormente  al presente decreto  come presidio
medicochirurgico  e aventi  il numero  di registrazione  di cui  alle
premesse,  potranno  essere dispensati  al  pubblico  fino al  giorno
precedente la  data di  cui al  primo comma e  comunque non  oltre il
centottantesimo  giorno successivo  alla  data  di pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
A partire  dalla data  di cui  al primo  comma del  presente articolo
potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate
come specialita' medicinali con il presenle decreto.
  Nel  caso di  mancato adempimento,  nei tempi  previsti, di  quanto
disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilita'
di  dispensazione al  pubblico  delle confezioni  di presidio  medico
chirurgico  di cui  alle  premesse e'  fissata al  quarantacinquesimo
giorno successivo.
  Il  presente   decreto  entra  in   vigore  il  giorno   della  sua
pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, e
sara' notificato alle societa' interessate titolari dell'A.I.C.