IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle
  indicazioni    geografiche    tipiche  dei   vini  e   responsabile
del
  procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto dirigenziale 8 ottobre  1996 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 6  di detto  disciplinare di
produzione   contenenti    rispettivamente   la    previsione   della
possibilita' che la denominazione  di origine controllata "Garda" sia
utilizzata con la specificazione del vitigno Tocai, quando detto vino
sia ottenuto  dalle uve  dei vigneti costituiti  per almeno  l'85% da
tale  vitigno  e  la   descrizione  delle  caratteristiche,  all'atto
dell'immissione  al  consumo, del  vino  a  denominazione di  origine
controllata "Garda" con il riferimento al nome del vitigno Tocai;
  Visto il  decreto dirigenziale  22 settembre 1997  con il  quale e'
stata riconosciuta  la denominazione di origine  controllata dei vini
"Garda Colli Mantovani", e'  stato approvato il relativo disciplinare
di  produzione  ed e'  stata  revocata  la denominazione  di  origine
controllata dei vini "Colli Morenici Mantovani del Garda";
  Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 6 di detto disciplinare di
produzione contenenti  rispettivamente la previsione  della tipologia
"Garda   Colli  Mantovani"   Tocai  italico;   la  previsione   della
possibilita' che la denominazione di origine controllata "Garda Colli
Mantovani" sia  utilizzata con  la specificazione del  vitigno Tocai,
quando  detto vino  sia  ottenuto dalle  uve  provenienti da  vigneti
costituiti per  almeno l'85%  da tale  vitigno; la  descrizione delle
caratteristiche,  all'atto dell'immissione  al  consumo,  del vino  a
denominazione di  origine controllata  "Garda Colli  Mantovani" Tocai
italico;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  23
novembre  1993  concernente  la  conclusione di  un  accordo  tra  la
Comunita'  europea  e la  Repubblica  d'Ungheria  sulla tutela  e  il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini;
  Considerato  che  l'accordo  di  cui alla  predetta  decisione  del
Consiglio  dell'Unione  europea  stabilisce che  l'utilizzazione  del
riferimento  al  nome  "Tocai"  nella  designazione  e  presentazione
V.Q.P.R.D.  italiani e'  consentita,  per un  periodo transitorio  di
tredici anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto accordo,
a  condizione che  detto vino  sia  ottenuto dalla  varieta' di  vite
"Tocai  friulano"; prodotto  a  partire da  uve raccolte  interamente
nelle  regioni  italiane  Veneto  e Friuli;  designato  e  presentato
unicamente con il  nome della varieta' "Tocai friulano" o  con il suo
sinonimo  "Tocai italico";  fatte salve  le disposizioni  comunitarie
particolari ed eventualmente nazionali piu' restrittive;
  Considerato   che  i   disciplinari  di   produzione  dei   vini  a
denominazione  di  origine  controllata  sopra  citati  prevedono  la
possibilita':
  per i vini a denominazione di origine controllata "Garda", prodotti
in tutto il territorio dei comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio ed
in parte  del territorio  dei comuni  di Castiglione  delle Stiviere,
Cavriana, Solferino e Volta Mantovana, tutti in provincia di Mantova,
secondo  la  delimitazione riportata  al  punto  2) dell'art.  3  del
relativo  disciplinare di  produzione  e  nell'intero territorio  dei
comuni di  Limone sul  Garda, Tremosine, Tignale,  Gargnano, Vobarno,
Toscolano Maderno, Gardone Riviera,  Salo', Roe' Volciano, Villanuova
sul  Clisi,  Gavardo, San  Felice  del  Benaco, Puegnago,  Muscoline,
Manerba del  Garda, Polpenazze,  Moniga del  Garda, Soiano  del Lago,
Cavalgese  della  Riviera,  Padenghe  su  Garda,  Bedizzole,  Lonato,
Desenzano del  Garda, Pozzolengo  e Sirmione,  tutti in  provincia di
Brescia, riportati al punto 3) del suddetto art. 3;
  per  i vini  a denominazione  di origine  controllata "Garda  Colli
Mantovani", prodotti in tutto o in parte del territorio dei comuni di
Castiglione delle  Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti  sul Mincio,
Solferino e Volta  Mantovana, tutti in provincia  di Mantova, secondo
la delimitazione  riportata nell'art. 3 del  relativo disciplinare di
produzione;
  di utilizzare il riferimento al nome  "Tocai" o al nome del vitigno
"Tocai  friulano"   o  del   suo  sinonimo  "Tocai   italico",  nella
designazione e presentazione di detti vini;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 15 e
16   ottobre  1998,   di   doversi   procedere  all'adeguamento   dei
disciplinari  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Garda"  e "Garda Colli Mantovani"  alla citata decisione
del Consiglio d'Europa del 23 novembre 1993, mediante l'eliminazione,
nei rispettivi disciplinari di produzione, della possibilita' di fare
riferimento al nome "Tocai" o al  nome del vitigno "Tocai friulano" o
al suo  sinonimo "Tocai italico", nella  designazione e presentazione
dei vini prodotti  al di fuori del territorio delle  regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica dei
disciplinari  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  sopra  indicati in  conformita'  al  parere espresso  al
riguardo dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione, prevede che le denominazioni  di origine controllata e di
origine  controllata e  garantita vengono  riconosciute e  i relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al primo paragrafo  del punto A), dell'art. 2,  del disciplinare di
produzione dei  vini a denominazione di  origine controllata "Garda",
approvato con  decreto ministeriale  8 ottobre  1996, dopo  le parole
"Tocai (da Tocai friulano)" sono aggiunte le parole "limitatamente al
territorio descritto al punto 1) del successivo art. 3".
  Al secondo paragrafo  del predetto punto A) sono  aggiunte in calce
le  parole "ad  eccezione  della tipologia  "Garda"  Tocai, alla  cui
produzione possono concorrere  le uve provenienti da  altri vitigni a
bacca  bianca,   non  aromatici,  raccomandati  e/o   autorizzati  in
provincia di Verona, presenti nei  vigneti, in ambito aziendale, fino
ad un massimo del 15%".