IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti in particolare gli articoli 2 6 di detto disciplinare di produzione contenenti rispettivamente la previsione della possibilita' che la denominazione di origine controllata "Garda" sia utilizzata con la specificazione del vitigno Tocai, quando detto vino sia ottenuto dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% da tale vitigno e la descrizione delle caratteristiche, all'atto dell'immissione al consumo, del vino a denominazione di origine controllata "Garda" con il riferimento al nome del vitigno Tocai; Visto il decreto dirigenziale 22 settembre 1997 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda Colli Mantovani", e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione ed e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Morenici Mantovani del Garda"; Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 6 di detto disciplinare di produzione contenenti rispettivamente la previsione della tipologia "Garda Colli Mantovani" Tocai italico; la previsione della possibilita' che la denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" sia utilizzata con la specificazione del vitigno Tocai, quando detto vino sia ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% da tale vitigno; la descrizione delle caratteristiche, all'atto dell'immissione al consumo, del vino a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" Tocai italico; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 novembre 1993 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini; Considerato che l'accordo di cui alla predetta decisione del Consiglio dell'Unione europea stabilisce che l'utilizzazione del riferimento al nome "Tocai" nella designazione e presentazione V.Q.P.R.D. italiani e' consentita, per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto accordo, a condizione che detto vino sia ottenuto dalla varieta' di vite "Tocai friulano"; prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto e Friuli; designato e presentato unicamente con il nome della varieta' "Tocai friulano" o con il suo sinonimo "Tocai italico"; fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali piu' restrittive; Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata sopra citati prevedono la possibilita': per i vini a denominazione di origine controllata "Garda", prodotti in tutto il territorio dei comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio ed in parte del territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana, tutti in provincia di Mantova, secondo la delimitazione riportata al punto 2) dell'art. 3 del relativo disciplinare di produzione e nell'intero territorio dei comuni di Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Cavalgese della Riviera, Padenghe su Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione, tutti in provincia di Brescia, riportati al punto 3) del suddetto art. 3; per i vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani", prodotti in tutto o in parte del territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, tutti in provincia di Mantova, secondo la delimitazione riportata nell'art. 3 del relativo disciplinare di produzione; di utilizzare il riferimento al nome "Tocai" o al nome del vitigno "Tocai friulano" o del suo sinonimo "Tocai italico", nella designazione e presentazione di detti vini; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre 1998, di doversi procedere all'adeguamento dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" e "Garda Colli Mantovani" alla citata decisione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 1993, mediante l'eliminazione, nei rispettivi disciplinari di produzione, della possibilita' di fare riferimento al nome "Tocai" o al nome del vitigno "Tocai friulano" o al suo sinonimo "Tocai italico", nella designazione e presentazione dei vini prodotti al di fuori del territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata sopra indicati in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e di origine controllata e garantita vengono riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Al primo paragrafo del punto A), dell'art. 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda", approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996, dopo le parole "Tocai (da Tocai friulano)" sono aggiunte le parole "limitatamente al territorio descritto al punto 1) del successivo art. 3". Al secondo paragrafo del predetto punto A) sono aggiunte in calce le parole "ad eccezione della tipologia "Garda" Tocai, alla cui produzione possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati in provincia di Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%".