IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle
  indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e responsabile  del
  procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il  decreto dirigenziale 18  novembre 1995 con il  quale sono
state  riconosciute le  indicazioni  geografiche  tipiche "Bianco  di
Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi",  "Forli'", "Fortana del Taro",
"Modena" o "Provincia di  Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o
"Bianco del  Sillaro", "Val Tidone",  "Emilia" o "dell'Emilia"  per i
vini  prodotti nel  territorio  della regione  Emilia-Romagna e  sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il decreto  dirigenziale 10  aprile 1996  con il  quale sono
state apportate  integrazioni ai disciplinari di  produzione dei vini
ad  indicazione geografica  tipica "Bianco  di Castelfranco  Emilia",
"Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana  del Taro", "Modena" o "Provincia
di Modena",  "Ravenna, "Rubicone", "Sillaro" o  "Bianco del Sillaro",
"Val Tidone" e "Emilia" o "dell'Emilia";
  Visto il decreto  dirigenziale 7 maggio 1996 con il  quale e' stata
apportata  rettifica al  decreto  dirigenziale 10  aprile 1996  sopra
citato;
  Visto il decreto  dirigenziale 5 agosto 1997 con il  quale e' stata
riconosciuta la indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto   il  decreto   dirigenziale  22   gennaio  1998   contenente
disposizioni concernenti  l'utilizzazione del riferimento al  nome di
due vitigni nella designazione e  presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica  tipica prodotti nel territorio  della regione
Emilia- Romagna;
  Visto il decreto dirigenziale  2 ottobre 1998 recante modificazione
al decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 sopra citato;
  Visto in  particolare l'art. 2  del disciplinare di  produzione dei
vini ad indicazione geografica  tipica "Emilia" o "dell'Emilia" nella
parte in cui  prevede la possibilita' di  riservare detta indicazione
geografica tipica, con la  specificazione "Lambrusco bianco", ai vini
ottenuti  da  uve,  vinificate  in  bianco,  provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni  Lambrusco  Salamino,
Lambrusco  di  Sorbara,   Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco  Marani,
Lambrusco  Maestri, da  soli  o congiuntamente,  nella misura  minima
dell'85%,  potendo  concorrere  altri   vitigni  a  bacca  nera,  non
aromatici, raccomandati  e/o autorizzati per le  rispettive province,
fino ad un massimo del 15%;
  Visto il decreto  dirigenziale 12 settembre 1995 con  il quale sono
state  riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche  "Daunia",
"Murgia", "Salento",  "Tarantino", "Valle  d'Itria" e "Puglia"  per i
vini  prodotti  nel territorio  della  regione  Puglia e  sono  stati
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale  30 luglio 1996 recante modificazioni
ai  disciplinari di  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica
tipica "Daunia", "Murgia", "Salento",  "Tarantino", "Valle d'Itria" e
"Puglia" sopra citati;
  Visto   il  decreto   dirigenziale   13   agosto  1997   contenente
disposizioni concernenti  l'utilizzazione del riferimento al  nome di
due vitigni nella designazione e  presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica  tipica prodotti nel territorio  della regione
Puglia;
  Vista la  domanda presentata dal  Consorzio per la tutela  del vino
D.O.C.  "Rosso Barletta",  soggetto legittimato  ai sensi  e per  gli
effetti del sopra  citato decreto del Presidente  della Repubblica 20
aprile 1994, n. 348, intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare
di  produzione dei  vini  ad indicazione  geografica tipica  "Daunia"
mediante la  previsione della  possibilita' di produrre  la tipologia
"Lambrusco Bianco" ottenuta da uve, vinificate in bianco, provenienti
dal vitigno  Lambrusco, presente  nell'ambito aziendale  nella misura
minima dell'85%, potendo concorrere alla  produzione di detti vini le
uve  provenienti   dai  vitigni   a  bacca  nera,   raccomandati  e/o
autorizzati per  la provincia di Foggia,  fino ad un massimo  del 15%
del totale;
  Visto  il parere  favorevole  espresso dalla  regione Puglia  sulla
domanda sopra citata;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella  riunione svoltasi nei giorni 15 e
16  ottobre 1998  favorevole  alla richiesta  avanzata dal  Consorzio
istante e la proposta di  modificare i disciplinari di produzione dei
vini ad  indicazione geografica  tipica sopra indicati,  formulata da
detto Comitato nel modo seguente:
  per  quanto riguarda  il  disciplinare di  produzione  dei vini  ad
indicazione geografica tipica "Emilia"  o "dell'Emilia", prodotti nel
territorio  della regione  Emilia-Romagna,  alla dicitura  "Lambrusco
bianco", riportata all'art. 2 dello  stesso, che potrebbe indurre nel
consumatore  l'erronea supposizione  dell'esistenza di  un vitigno  a
bacca bianca contrassegnato con  detto nome, devono essere sostituite
le diciture equivalenti e di uso alternativo:
    Lambrusco "vinificato in bianco";
    Lambrusco "bianco da uve nere";
    "bianco da Lambrusco",
  da utilizzare nella designazione  e presentazione del suddetto vino
ad indicazione geografica tipica;
  per  quanto riguarda  il  disciplinare di  produzione  dei vini  ad
indicazione geografica tipica "Daunia",  deve essere integrato l'art.
2 dello stesso, sia mediante la previsione della tipologia Lambrusco,
ottenuto  da  uve,  vinificate  in bianco,  provenienti  dal  vitigno
Lambrusco Maestri, raccomandato per  la provincia di Foggia, presente
nell'ambito  aziendale  per  almeno l'85%,  potendo  concorrere  alla
produzione  di detta  tipologia, da  sole o  congiuntamente, uve  dei
vitigni a bacca  di colore nero, raccomandati e/o  autorizzati per la
provincia di  Foggia, fino ad un  massimo del 15%; sia  attraverso la
possibilita' di  indicare, nella  designazione e  presentazione della
tipologia  in   argomento,  la  dicitura  da   scegliere  tra  quelle
alternative sopra riportate;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica dei
disciplinari di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
sopra  indicati in  conformita' al  parere espresso  e alla  proposta
formulata al riguardo dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni di  origine e  delle indicazioni geografiche  tipiche e
l'approvazione  dei  disciplinari  di   produzione,  prevede  che  le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengono
riconosciute  e   i  relativi  disciplinari  di   produzione  vengono
approvati  o modificati  con decreto  del dirigente  responsabile del
procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  dicitura   "Lambrusco  bianco"   riportata  all'art.   2  del
disciplinare di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
"Emilia"  o  "dell'Emilia",  approvato con  decreto  ministeriale  18
novembre 1995 e modificato con decreti ministeriali 10 aprile 1996, 7
maggio 1996 e  22 gennaio 1998, sono sostituite  le seguenti diciture
di uso alternativo:
  "Lambrusco vinificato in bianco" o "Lambrusco bianco da uve nere" o
"bianco da Lambrusco".