IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1997 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten" per i vini prodotti nel territorio della province autonome di Bolzano e di Trento e nel territorio della provincia di Belluno, nella regione Veneto ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto in particolare l'art. 2, ultimo comma, di detto disciplinare che prevede che i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti" in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", prodotti nella tipologia "novello" devono essere ottenuti, per quanto riguarda il territorio interessante la provincia autonoma di Trento delimitato nel successivo art. 3, da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati con prevalenza dei vitigni Lagrein e Teroldego; Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini, soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere, tra le altre modifiche richieste, quella relativa all'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini in argomento, mediante la previsione dell'uso congiunto o disgiunto dei prevalenti vitigni Lagrein e Teroldego, nella produzione della tipologia "novello", la cui base ampelografica e' stata sopra specificata; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre 1998, di doversi accogliere la suddetta richiesta in quanto motivata dalla tradizionalita' di detta composizione varietale nella costituzione della base ampelografica, nel territorio di produzione ricadente in provincia di Trento, dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten" tipologia "novello" e gia' prevista nello schema di disciplinare di produzione originariamente proposto e allegato alla domanda di riconoscimento della detta indicazione geografica tipica; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti" in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten" in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengono riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti" in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997, dopo le parole "Lagrein e Teroldego" e prima della parola "per" viene inserito l'inciso "da soli o congiuntamente". La disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dalla vendemmia 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1998 Il dirigente: La Torre