IL CAPO DELL'UFFICIO per i rapporti con gli organismi sportivi Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale; Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, che, all'art. 11 ha previsto, tra le figure professionali, il maestro di sci; Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci; Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994 e' stato istituito l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che le questioni concernenti la professione di maestro di sci rientrano nella competenza di tale ufficio, trattandosi di attivita' sportiva; Vista l'istanza in data 21 ottobre 1997 del signor Jeremy Edwards, nato a Londra il 12 febbraio 1960, di cittadinanza inglese e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Gran Bretagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "maestro di sci"; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi, tenutasi il 19 gennaio 1998, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 consistente in una prova teoricopratica, concernente la capacita' tecnica dell'interessato nonche' la conoscenza dell'ambiente, della normativa nazionale e locale di settore e degli aspetti concernenti la sicurezza dell'utente; Sentiti i rappresentanti di categoria nella predetta riunione della Conferenza dei servizi; Vista la nota n. 148 del 15 dicembre 1997 con la quale il Collegio nazionale dei maestri di sci ha fornito indicazioni circa il contenuto della prova teoricopratica di cui sopra; Vista la nota del 9 marzo 1998 con la quale il signor Jeremy Edwards ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6, scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale; Ritenuto di individuare ai sensi dell'art. 14, comma 7, del citato decreto legislativo n. 319 del 1994, per la valutazione della prova suddetta, l'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, competente per il riconoscimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo medesimo, il Collegio nazionale dei maestri di sci nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'art. 16 del legge 8 marzo 1991, n. 81, in materia di coordinamento dell'attivita' dei collegi regionali e di collaborazione con le autorita' statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione e la Federazione italiana sport invernali, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 8, comma 1, legge 8 marzo 1991, n. 81; Considerato che il sig. Jeremy Edwards e' un professionista qualificato nel paese di provenienza e che risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto; Visto l'esito positivo della prova teoricopratica sostenuta dal sig. Jeremy Edwards in data 20 marzo 1998; Decreta: Al sig. Jeremy Edwards, cittadino britannico, e' riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di maestro di sci in Italia. Roma, 26 ottobre 1998 p. Il capo dell'Ufficio: Franco