IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista legge n. 349/1986, articolo  2, comma 14, circa le competenze
del Ministero dell'ambiente  e del Ministero della  sanita' in merito
alla  determinazione  dei  limiti  massimi  di  accettabilita'  delle
concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
  Vista  la legge  4 novembre  1997,  n. 413,  art. 3,  comma 1,  che
attribuisce al  Ministero dell'ambiente  il compito di  stabilire, di
concerto  con il  Ministero  della sanita',  i  criteri ambientali  e
sanitari   per  l'adozione   delle   misure   di  limitazione   della
circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
  Vista la  direttiva europea n.  94/63/CEE, in materia  di controllo
delle emissioni dei composti organici volatili;
  Vista la direttiva europea n. 96/62/CEE, in materia di tutela della
qualita' dell'aria;
  Visti i  decreti del Presidente  del Consiglio dei Ministri  del 28
marzo  1983, in  merito agli  standard  di qualita'  dell'aria e  del
Presidente  della Repubblica  24 maggio  1988, n.  203, in  merito ai
valori  limite ed  i valori  guida  per gli  inquinanti dell'aria  in
ambiente esterno  ed i  relativi metodi  di campionamento,  analisi e
valutazione;
  Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, in merito ai criteri per
il controllo dell'inquinamento atmosferico  ed alla realizzazione dei
piani di risanamento della qualita' dell'aria;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 10  gennaio 1992
recante atto di indirizzo e  coordinamento in materia di inquinamento
urbano;
  Visto il proprio decreto 25 novembre  1994 che aggiorna i limiti di
concentrazione  ed i  livelli  di  attenzione e  di  allarme per  gli
inquinanti atmosferici nelle aree  urbane, e stabilisce gli obiettivi
di qualita' dell'aria per la  frazione delle particelle sospese PM10,
per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
  Visti il decreto legislativo 30  aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice
della  Strada"  e  il  decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 "Regolamento  di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada";
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
5 febbraio  1996, in  materia di  verifica dei  gas di  scarico degli
autoveicoli in circolazione;
  Vista  la   direttiva  n.  91/441/CEE,  in   materia  di  emissioni
inquinanti  dagli  autoveicoli,  recepita con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 28 dicembre 1991;
  Vista la direttiva n. 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dagli autoveicoli,  recepita con  decreto del Ministro  dei trasporti
del 29 febbraio 1996;
  Vista la direttiva n. 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli  commerciali leggeri,  recepita con decreto  del Ministro
dei trasporti 4 settembre 1995;
  Vista la direttiva n. 96/69/CE,  in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli  commerciali leggeri,  recepita con decreto  del Ministro
dei trasporti 14 novembre 1997;
  Vista la direttiva n. 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli  pesanti per  il trasporto delle  persone e  delle merci,
recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992;
  Vista la direttiva  n. 96/1/CE, in materia  di emissioni inquinanti
dai  veicoli  pesanti  il  trasporto delle  persone  e  delle  merci,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;
  Vista la direttiva n. 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
  Vista la direttiiva del ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998
concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu)
ai  sensi dell'art.  7 comma  1, lettera  b) del  nuovo codice  della
strada;
  Visto il  proprio decreto  27 marzo  1998 concernente  la mobilita'
sostenibile nelle aree urbane;
  Considerato che  i dati raccolti  annualmente nelle aree  urbane di
cui al  proprio decreto  25 novembre 1994,  allegato III,  mettono in
evidenza  situazione   critiche  in  relazione   alle  concentrazioni
atmosferiche   di  benzene,   idrocarburi  policiclici   aromatici  e
particelle sospese;
  Considerata la pericolosita'  per l'ambiente e per  la salute delle
popolazioni determinata  dalla presenza e persistenza  delle sostanze
inquinanti sopracitate nell'aria delle citta';
  Considerato  che le  sorgenti  mobili sono  le sorgenti  inquinanti
primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi
policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di
monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilita' nella
generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto fissa,  ai sensi dell'articolo 3 della legge
4 novembre 1997,  n. 413, i criteri ambientali e  sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le  misure di limitazione della circolazione
di  cui  all'articolo  7,  comma  1, lettere  a)  e  b)  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.