IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
4 e l'allegato E;
Viste le direttive 78/687/CEE e 78/686/CEE, del consiglio del 25
luglio 1978, concernenti le attivita' di dentista;
Vista la legge 31 ottobre 1988, n. 471;
Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea
del l giugno 1995, nella causa C-40/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della sanita' e della pubblica istruzione e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo
corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982,
1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione
all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli
odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al
comma 2, ripetibile una volta.
2. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella
valutazione del curriculum accademico e professionale e delle
conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici
e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui
l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della
persona, nella misura in cui cio' abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti,
bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei
loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico
e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che
forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle
malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e
terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.
3. Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata
l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in
prima applicazione, dovra' tenersi entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. In via transitoria, fino alla conclusione della procedura
indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n.
471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al
comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
5. L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i
beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al
comma 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE, vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Delega al Governo per l'esecuzione delle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, decreti legislativi
recanti le norme correttive e integrative necessarie ad
adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui
all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi
affermati nonche' a quelli stabiliti nell'art. 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
1".
L'allegato E cosi' recita:
"Allegato E
(Sentenze di condanna da eseguire)
Sentenze Oggetto
- -
1) 1 giugno 1995 Violazione art. 1 della direttiva 78/687/CEE
(causa 40/93) e art. 19 della direttiva 78/686/CEE
(attivita' di dentista)
2) 29 febbraio 1996 Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva
(causa 307/94) 85/432/CEE, concernente talune attivita' nel
settore farmaceutico".
- Le direttive del Consiglio del 25 luglio 1978,
78/687/CEE e 78/686/CEE, concernenti l'attivita' di
dentista sono pubblicate in G.U.C.E. n. 233 del 24 agosto
1978.
- La legge 31 ottobre 1988, n. 471, reca: "Norme
concernenti l'opzione per i laureati in medicina e
chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 471/1988 v. nelle
note alle premesse.