IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" ed in particolare l'art. 1-ter riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito "Fondo per lo sviluppo" per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, reg. n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione e' subordinata alla stipula di apposita convenzione; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994, relativo ai criteri di priorita' nella approvazione dei programmi di sviluppo ed in particolare alla lettera a) che riconosce priorita' ai programmi localizzati in aree per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa di rilevanza sociale; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998, con il quale sono stati approvati i programmi di sviluppo a valere sulla seconda fase dell'art. 1-ter della legge n. 236/1993 e per ciascuno di essi determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo; Vista la nota prot. 86/98 del 24 febbraio 1998 di reiezione della domanda dalla societa Reindustria Crema di Cremona ai fini dell'ammissione al contributo a valere sulla seconda fase del citato art. 1-ter in quanto carente del protocollo di intesa di cui all'art. 3, comma 3, punto a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994; Visto il protocollo di intesa, stipulato in data 30 settembre 1996 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla reindustrializzazione dell'area del circondario di Crema e non allegato alla domanda; Considerato che il suddetto documento, stipulato in data utile, comporta una positiva incidenza sulla situazione occupazionale dell'area di intervento; Vista la proposta formulata dalla struttura tecnica con il verbale del 27 aprile 1998 relativa all'accoglimento, per ragioni di opportunita', del programma presentato dalla predetta societa'; Ritenuto di dover condividere la proposta in considerazione della situazione occupazionale dell'area di intervento nonche' della positiva incidenza del programma suddetto; Ritenuto, pertanto, di dover approvare il programma di sviluppo presentato dalla societa' Reindustria Crema come proposto dalla citata struttura tecnica nella riunione del 27 aprile 1998; Decreta: Art. 1. E' approvato il programma di sviluppo presentato dalla societa' Reindustria Crema di Cremona e determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.