IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il decreto-legge  20  maggio 1993,  n.  148, convertito  con
modificazioni  con  la   legge  19  luglio  1993,   n.  236,  recante
"Interventi urgenti  a sostegno  dell'occupazione" ed  in particolare
l'art. 1-ter riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale di un apposito "Fondo per lo sviluppo" per
consentire  la  realizzazione  nelle   aree  di  intervento  e  nelle
situazioni   individuate   ai   sensi  dell'art.   1   dello   stesso
decreto-legge  di   nuovi  programmi  di   reindustrializzazione,  di
interventi  per la  creazione  di nuove  iniziative  produttive e  di
riconversione industriale, nonche' per  promuovere azioni di sviluppo
a livello locale;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  3
novembre 1994, n. 773, registrato alla  Corte dei conti il 3 febbraio
1995,  reg. n.  1  Presidenza, foglio  n. 65,  con  il quale  vengono
definiti i  criteri e le  modalita' di utilizzo  delle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo;
  Visto l'art. 3 del citato  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo il  quale per l'esame e  l'istruttoria dei programmi
ammissibili al contributo  il Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;
  Visto l'art. 4 del citato  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo il  quale i programmi devono  essere approvati sulla
base delle  proposte formulate dalla struttura  tecnica, determinando
contemporaneamente per  ciascuno di essi  il contributo a  carico del
Fondo,  la cui  erogazione e'  subordinata alla  stipula di  apposita
convenzione;
  Visto l'art. 3,  comma 3, del decreto del  Presidente del Consiglio
dei  Ministri n.  773/1994, relativo  ai criteri  di priorita'  nella
approvazione dei programmi di sviluppo ed in particolare alla lettera
a) che  riconosce priorita' ai  programmi localizzati in aree  per le
quali  siano  stati  stipulati  protocolli  di  intesa  di  rilevanza
sociale;
  Visto  il decreto  ministeriale 24  dicembre 1997,  registrato alla
Corte dei conti il 20 gennaio 1998, con il quale sono stati approvati
i programmi di  sviluppo a valere sulla seconda  fase dell'art. 1-ter
della  legge  n. 236/1993  e  per  ciascuno  di essi  determinato  il
contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;
  Vista la nota  prot. 86/98 del 24 febbraio 1998  di reiezione della
domanda  dalla   societa  Reindustria   Crema  di  Cremona   ai  fini
dell'ammissione al contributo a valere  sulla seconda fase del citato
art. 1-ter in quanto carente del protocollo di intesa di cui all'art.
3, comma  3, punto a)  del decreto  del Presidente del  Consiglio dei
Ministri n. 773/1994;
  Visto il protocollo di intesa,  stipulato in data 30 settembre 1996
presso   la    Presidenza   del   Consiglio   dei    Ministri   sulla
reindustrializzazione  dell'area  del  circondario  di  Crema  e  non
allegato alla domanda;
  Considerato  che il  suddetto documento,  stipulato in  data utile,
comporta  una  positiva   incidenza  sulla  situazione  occupazionale
dell'area di intervento;
  Vista la proposta formulata dalla  struttura tecnica con il verbale
del  27  aprile  1998   relativa  all'accoglimento,  per  ragioni  di
opportunita', del programma presentato dalla predetta societa';
  Ritenuto di  dover condividere la proposta  in considerazione della
situazione  occupazionale  dell'area   di  intervento  nonche'  della
positiva incidenza del programma suddetto;
  Ritenuto,  pertanto, di  dover approvare  il programma  di sviluppo
presentato  dalla  societa'  Reindustria Crema  come  proposto  dalla
citata struttura tecnica nella riunione del 27 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato il  programma di  sviluppo presentato  dalla societa'
Reindustria Crema di Cremona e determinato il contributo a carico del
Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.