IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Premessa. Com'e' noto l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, demanda al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni; Visti i provvedimenti emanati al fine di assicurare il monitoraggio, si dispone che la funzione di vigilanza venga svolta dal Servizio di ispettorato in indirizzo, che si avvale di un gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 4406, coordinato dal Capo del servizio di ispettorato medesimo, secondo i criteri e con le modalita' appresso indicate. 1. Criteri generali della vigilanza. Con riguardo al contenuto ed ai limiti del potere di vigilanza appare opportuno precisare che esso va esercitato conformemente ai principi consolidati (vedi ad es. Corte dei conti - Sez. contr. enti 22 maggio 1990), evitando ogni interferenza sulle attribuzioni degli organi deputati alla gestione dei lavori secondo le proprie norme ordinamentali e sulla connessa responsabilita' di legge. Da cio' discende che la funzione di vigilanza si esercita in presenza di circostanze particolari e definite con riguardo alle finalita' specifiche dell'azione amministrativa; e non gia' genericamente e diffusamente con possibile violazione dell'autonomia dell'organo di gestione e con potenziale pregiudizio per l'efficacia stessa della vigilanza. 2. Ambito soggettivo ed oggettivo della vigilanza. La legge dispone che la vigilanza e' esercitata sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonche' su quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni. Sottoposte a vigilanza sono dunque le opere comprese nel piano di cui all'art. 1, comma 1 e seguenti, della legge n. 651/1996, comunque realizzate da organi dell'amministrazione statale, come i Ministeri in indirizzo; ovvero da soggetti o enti pubblici appartenenti alla Amministrazione statale in senso allargato, come l'Anas e le Ferrovie. Sono inoltre sottoposte a vigilanza tutte le altre opere previste nelIo stesso piano da chiunque realizzate se di importo superiore ai 25 milioni di ECU e percio' sottoposte - essendo finanziate dallo Stato - al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi delIart. 6, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Poiche' la legge si riferisce ai progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando al riguardo genericamente il disposto dell'art. 6, comma 5, legge citata, devono ritenersi oggetto di vigilanza anche le opere d'importo inferiore a quello suindicato per le quali il provveditore abbia fatto uso della facolta', riconosciutagli dalla legge, di demandarle all'esame del Consiglio, anziche' a quello del Comitato tecnico amministrativo da lui presieduto. Giova inoltre precisare che l'espressione "opere pubbliche" contenuta nella legge n. 651/1996, deve intendersi equivalente, ai fini che qui interessano, all'espressione "lavori pubblici" usata dal legislatore della legge n. 109/1994 per definire l'ambito oggettivo di applicazione della legge quadro. Gli interventi previsti nel piano diversi da quelli che hanno per oggetto lavori pubblici, quali gli appalti di forniture o servizi, esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. 3. Criteri e modalita' della vigilanza. La vigilanza prevista dalla legge ovviamente non sostituisce ne' surroga alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo. Essa ha piuttosto carattere integrativo rispetto alla funzione di programmazione degli interventi. La legge, infatti, nell'intento di assicurare l'efficacia delle misure disposte, prevede che il piano degli interventi possa essere modificato o integrato sulla base dei dati rilevati in fase di attuazione, con le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996, allegato c), (Gazzetta Ufficiale n. 53/1997), modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 161/1997) dal soggetto incaricato del servizio di monitoraggio. L'attivita' di monitoraggio si risolve secondo le prescrizioni date con i citati provvedimenti nella formulazione di vari indici di criticita' dei vari interventi elaborati con prevalente riferimento all'entita' dello scostamento rilevato rispetto ai costi ed ai tempi indicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere b), c) e d). Allo scopo di assicurare la maggiore efficacia della funzione di vigilanza, si dispone che essa nella prima fase di applicazione della presente direttiva riguardi le opere che presentano il piu' alto indice di criticita', comespecificato in appresso, estendendosi a quegli interventi la cui titolarita' gestionale e attuativa possa essere ricondotta ad un organo dell'amministrazione statale. Espletati gli accertamenti, le verifiche e i sopralluoghi necessari l'ufficio incaricato redigera', nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stato di criticita' dell'opera, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, dando conto dei motivi del ritardo sul programma e degli aumenti dei costi accertati, esprimendo, altresi', le proprie valutazioni e le proposte di soluzione sulla concreta possibilita' di ricondurre l'esecuzione dell'opera entro le previsioni di piano. L'ufficio di vigilanza avra' altresi' cura di informare l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi e il Commissario straordinario dell'esito degli accertamenti svolti. Su specifica richiesta dello scrivente l'ufficio di vigilanza esprimera', altresi', le proprie valutazioni sull'opportunita' di addivenire al definanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3-bis, e 2, comma 2-bis, della legge ovvero, sentito l'organo attuatore, sulla utilizzazione delle parti dell'opera eventualmente gia' eseguite, anche ai fini della individuazione di lotti funzionali e fruibili, in previsione di una eventuale modifica del programma. Gli organi attuatori cui la presente e' diretta per conoscenza nonche' gli altri eventuali beneficiari del finanziamento di cui all'art. 1, comma 3, della legge, presteranno ogni collaborazione all'ufficio incaricato della vigilanza. In particolare assicureranno l'accesso in cantiere ai funzionari incaricati di sopralluogo e forniranno tutti gli atti e le informazioni richieste. Il soggetto incaricato del monitoraggio fornira' all'ufficio di vigilanza, per il tramite dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, i chiarimenti e precisazioni ritenuti necessari. L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunichera', senza indugio, al Servizio di ispettorato tecnico l'elenco delle opere della ctg. "L" e "BC" comprese nel gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3 del capitolato d'oneri e del disciplinare tecnico, allegato B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 161/1997), vale a dire delle opere che, a seguito delle verifiche di monitoraggio, risultano con coefficiente di rischio superiore al valore di 0.50. Roma, 15 settembre 1998 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 202