IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Premessa.
  Com'e' noto  l'art. 1, comma  8, della  legge 23 dicembre  1996, n.
651, demanda al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare
il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche
di  competenza dello  Stato, nonche'  di quelle  i cui  progetti sono
sottoposti al parere  del Consiglio superiore dei  lavori pubblici, a
norma dell'art.  6, comma  5, della legge  n. 109/1994,  e successive
modificazioni;
  Visti   i  provvedimenti   emanati   al  fine   di  assicurare   il
monitoraggio, si  dispone che la  funzione di vigilanza  venga svolta
dal Servizio di ispettorato in indirizzo,  che si avvale di un gruppo
di  lavoro costituito  con decreto  ministeriale 28  luglio 1998,  n.
4406,  coordinato  dal Capo  del  servizio  di ispettorato  medesimo,
secondo i criteri e con le modalita' appresso indicate.
 1. Criteri generali della vigilanza.
  Con  riguardo al  contenuto ed  ai limiti  del potere  di vigilanza
appare opportuno  precisare che  esso va esercitato  conformemente ai
principi consolidati (vedi ad es. Corte  dei conti - Sez. contr. enti
22 maggio 1990), evitando  ogni interferenza sulle attribuzioni degli
organi deputati  alla gestione  dei lavori  secondo le  proprie norme
ordinamentali e sulla connessa responsabilita' di legge.
  Da  cio' discende  che  la  funzione di  vigilanza  si esercita  in
presenza  di circostanze  particolari  e definite  con riguardo  alle
finalita'   specifiche  dell'azione   amministrativa;   e  non   gia'
genericamente e diffusamente  con possibile violazione dell'autonomia
dell'organo di gestione e  con potenziale pregiudizio per l'efficacia
stessa della vigilanza.
 2. Ambito soggettivo ed oggettivo della vigilanza.
  La  legge  dispone  che  la vigilanza  e'  esercitata  sulle  opere
pubbliche di competenza dello Stato, nonche' su quelle i cui progetti
sono  sottoposti  al  parere   del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, a  norma dell'art. 6, comma  5, della legge n.  109/1994, e
successive modificazioni.
  Sottoposte a vigilanza  sono dunque le opere comprese  nel piano di
cui all'art. 1, comma 1 e seguenti, della legge n. 651/1996, comunque
realizzate da  organi dell'amministrazione statale, come  i Ministeri
in indirizzo;  ovvero da soggetti  o enti pubblici  appartenenti alla
Amministrazione  statale  in  senso   allargato,  come  l'Anas  e  le
Ferrovie. Sono  inoltre sottoposte a  vigilanza tutte le  altre opere
previste  nelIo stesso  piano da  chiunque realizzate  se di  importo
superiore  ai  25 milioni  di  ECU  e  percio' sottoposte  -  essendo
finanziate  dallo  Stato  -  al  parere  obbligatorio  del  Consiglio
superiore dei  lavori pubblici, ai  sensi delIart. 6, comma  5, della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Poiche' la legge si riferisce  ai progetti sottoposti al parere del
Consiglio  superiore dei  lavori  pubblici,  richiamando al  riguardo
genericamente il disposto dell'art. 6,  comma 5, legge citata, devono
ritenersi oggetto di  vigilanza anche le opere  d'importo inferiore a
quello suindicato per le quali  il provveditore abbia fatto uso della
facolta', riconosciutagli  dalla legge,  di demandarle  all'esame del
Consiglio, anziche'  a quello del Comitato  tecnico amministrativo da
lui presieduto.
  Giova  inoltre   precisare  che  l'espressione   "opere  pubbliche"
contenuta nella  legge n.  651/1996, deve intendersi  equivalente, ai
fini che qui interessano, all'espressione "lavori pubblici" usata dal
legislatore della  legge n. 109/1994 per  definire l'ambito oggettivo
di applicazione della legge quadro.
  Gli interventi previsti  nel piano diversi da quelli  che hanno per
oggetto lavori  pubblici, quali gli  appalti di forniture  o servizi,
esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
 3. Criteri e modalita' della vigilanza.
  La vigilanza  prevista dalla  legge ovviamente non  sostituisce ne'
surroga alcuna  competenza di amministrazione attiva  o di controllo.
Essa  ha piuttosto  carattere integrativo  rispetto alla  funzione di
programmazione degli  interventi. La legge, infatti,  nell'intento di
assicurare l'efficacia  delle misure  disposte, prevede che  il piano
degli interventi possa  essere modificato o integrato  sulla base dei
dati rilevati  in fase di attuazione,  con le modalita' ed  i criteri
stabiliti con  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri 11
dicembre  1996,   allegato  c),  (Gazzetta  Ufficiale   n.  53/1997),
modificato con decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri 18
aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale  n. 161/1997) dal soggetto incaricato
del servizio di monitoraggio.
  L'attivita' di monitoraggio si risolve secondo le prescrizioni date
con  i citati  provvedimenti  nella formulazione  di  vari indici  di
criticita' dei  vari interventi elaborati con  prevalente riferimento
all'entita' dello scostamento rilevato rispetto  ai costi ed ai tempi
indicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere b), c) e d).
  Allo scopo  di assicurare la  maggiore efficacia della  funzione di
vigilanza, si dispone che essa nella prima fase di applicazione della
presente  direttiva riguardi  le opere  che presentano  il piu'  alto
indice  di criticita',  comespecificato in  appresso, estendendosi  a
quegli  interventi la  cui titolarita'  gestionale e  attuativa possa
essere ricondotta ad un organo dell'amministrazione statale.
  Espletati gli accertamenti, le verifiche e i sopralluoghi necessari
l'ufficio  incaricato redigera',  nel  piu' breve  tempo possibile  e
comunque non  oltre trenta giorni  dalla data di  comunicazione dello
stato   di   criticita'   dell'opera,   una   dettagliata   relazione
sull'attivita'  svolta,  dando  conto  dei  motivi  del  ritardo  sul
programma e degli aumenti  dei costi accertati, esprimendo, altresi',
le  proprie valutazioni  e le  proposte di  soluzione sulla  concreta
possibilita'   di  ricondurre   l'esecuzione   dell'opera  entro   le
previsioni di piano.
  L'ufficio di  vigilanza avra' altresi' cura  di informare l'Ufficio
per  Roma Capitale  e Grandi  Eventi e  il Commissario  straordinario
dell'esito degli accertamenti svolti.
  Su  specifica  richiesta  dello scrivente  l'ufficio  di  vigilanza
esprimera',  altresi', le  proprie  valutazioni sull'opportunita'  di
addivenire al definanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3-bis,
e 2,  comma 2-bis,  della legge  ovvero, sentito  l'organo attuatore,
sulla  utilizzazione   delle  parti  dell'opera   eventualmente  gia'
eseguite, anche  ai fini della  individuazione di lotti  funzionali e
fruibili, in previsione di una eventuale modifica del programma.
  Gli  organi attuatori  cui la  presente e'  diretta per  conoscenza
nonche'  gli altri  eventuali  beneficiari del  finanziamento di  cui
all'art.  1, comma  3, della  legge, presteranno  ogni collaborazione
all'ufficio incaricato della  vigilanza. In particolare assicureranno
l'accesso  in  cantiere ai  funzionari  incaricati  di sopralluogo  e
forniranno tutti gli atti e le informazioni richieste.
  Il  soggetto incaricato  del monitoraggio  fornira' all'ufficio  di
vigilanza, per  il tramite  dell'Ufficio per  Roma Capitale  e Grandi
Eventi, i chiarimenti e precisazioni ritenuti necessari.
  L'Ufficio  per Roma  Capitale e  Grandi Eventi  comunichera', senza
indugio,  al Servizio  di  ispettorato tecnico  l'elenco delle  opere
della ctg. "L" e "BC" comprese nel gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3
del capitolato  d'oneri e del  disciplinare tecnico, allegato  B, del
decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  18 aprile  1997
(Gazzetta  Ufficiale n.  161/1997), vale  a dire  delle opere  che, a
seguito delle  verifiche di monitoraggio, risultano  con coefficiente
di rischio superiore al valore di 0.50.
   Roma, 15 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 202