IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 22  maggio 1973, n.  269, recante  disciplina della
produzione e del  commercio di sementi e piante  da rimboschimento ed
in particolare l'art. 1 che recita: "la produzione a scopo di vendita
di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed
appartenente  alle  piante  forestali  di  cui  all'allegato  A  sono
regolate dalle  disposizioni della presente legge.  Su proposta della
commissione  di   cui  al  successivo   art.  16,  il   Ministro  per
l'agricoltura e le foreste, con  proprio decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana,  puo' estendere  tali
disposizioni ad altre piante forestali";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
494, concernente l'attuazione della  direttiva n. 75/445/CEE il quale
modifica la legge 22 maggio 1973, n. 269;
  Visto il  decreto del Ministro  per le politiche agricole  4 giugno
1997,   concernente   il    rinnovo   della   commissione   nazionale
tecnicoconsultiva, ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, che
esercita funzioni di consulenza  per l'attivita' forestale e coordina
gli  studi  e  le  ricerche  volte  al  miglioramento  del  materiale
forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti;
  Visto  il  verbale  della  riunione  del  18  febbraio  1998  della
commissione nazionale tecnico  -consultiva ex art. 16  della legge 22
maggio 1973, n. 269 in cui la stessa commissione propone di estendere
le disposizioni della suddetta legge ad altre specie vegetali;
                              Decreta:
  Le specie sotto  elencate sono aggiunte all'allegato  A della legge
22 maggio  1973, n.  269, e  la produzione  a scopo  di vendita  e la
vendita  del   relativo  materiale   di  propagazione   destinato  ai
rimboschimenti sono regolate dalle disposizioni della stessa legge n.
269 del 1973:
   Acer pseudoplatanus L. (acero montano);
   Castanea saliva Mill. (castagno);
   Fraxinus excelsior L. (frassino maggiore);
   Prunus avium L. (ciliegio selvatico);
   Quercus ilex L. (leccio);
   Quercus pubescens Willd. (roverella);
   Tilia cordata Mill. (tiglio montano);
   Juglans regia L. (noce comune) ed ibridi interspecifici;
   Juglans nigra L. (noce nero) ed ibridi interspecifici.
  Il presente  decreto entrera' in  vigore il giorno  successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 15 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 176