IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE) n.  1263/96 della  Commissione relativo
alla registrazione della denominazione  di origine protetta dell'olio
extravergine  di  oliva  "Brisighella",  ai sensi  dell'art.  17  del
predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  in  quanto  denominazione
consacrata  dall'uso   e  preesistente  l'entrata  in   vigore  della
normativa comunitaria di settore;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di  produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Vista  la   proposta  del  disciplinare  di   produzione  dell'olio
extravergine  di  oliva   "Brisighella",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1995;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che la denominazione  di origine protetta "Brisighella"
per l'olio  extravergine di  oliva e' stata  registrata ai  sensi del
richiamato regolamento della  Commissione n. 1263 del  1 luglio 1996,
nel  quadro della  procedura semplificata  dell'art. 17,  regolamento
(CEE) n. 2081/92,  e che tale procedura non  prevede la pubblicazione
del  relativo disciplinare  di  produzione  nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per l'olio extravergine  di oliva "Brisighella" affinche'
le disposizioni,  contenute nel disciplinare di  produzione approvato
in sede  comunitaria, siano accessibili, per  informazione ergaomnes,
sul territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata   "Brisighella",   registrata    in   sede   comunitaria,
nell'ambito  delle "Denominazioni  di  origine protetta"  dell'Unione
europea, riservata  all'olio extravergine  di oliva,  con regolamento
(CE) n.  1263/96 della Commissione dell'Unione  europea, e' riportato
in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di oliva  con la  denominazione di origine  controllata "Brisighella"
possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione  e designazione  del
prodotto, anche  la menzione  "Denominazione di origine  protetta" in
conformita'  dell'art. 8  del  regolamento (CEE)  n.  2081/92 e  sono
tenuti al  rispetto di tutte  le condizioni previste  dalla normativa
vigente in materia.
   Roma, 16 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto