ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 12, cosi' come modificato dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 715, che consente all'ISVAP, tenendo conto delle esigenze di prevenzione, di individuare con proprio provvedimento le categorie di veicoli a motore per i quali i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Dispone: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, tenendo conto delle esigenze di prevenzione, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione, a far data dal 1 settembre 1999, di stipulare con riferimento alla categoria dei ciclomotori contratti per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 1998 Il presidente: Manghetti