IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 7.1.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Visti il decreto ministeriale n. 43/1991 del 25 luglio 1991 e il decreto ministeriale 118/1995 del 5 dicembre 1995; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996 e la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza presentata dalla societa' SIC Divisione Elettronica S.r.l., con sede a Lecce in Zona Industriale, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per la boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari "KTR"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 14 luglio 1998, con allegato il rapporto n. 98DG92TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" la boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari dalla SIC Divisione Elettronica S.r.l. sopracitata. Il predetto dispositivo dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale della boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari: "KTR"; RIS. IMO A. 689(17); data di fabbricazione (mese ed anno); marchi "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.