IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994; Viste le regole 4, 30, e 48.6 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'istallazione dei mezzi di salvadaggio; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 20 giugno 1998, della societa' Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo), presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per la gru tipo "NHRB 1.2" per zattere e battello di emergenza; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/025073/GCO in data 11 giugno 1998; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" la gru tipo "NHRB 1.2", per zattere e battello di emergenza, fabbricata dalla societa' Tecnimpianti S.p.a. sopracitata. La predetta gru dovra' essere costituita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: nome del fabbricante e marchio di fabbrica; tipo di gru "NHRB 1.2."; carico di lavoro (CL = 11.5 kN); marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti della navigazione"; numero e data del decreto ministeriale di approvazione.