IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994, regolamento recante  semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994;
  Viste le regole  4, 30, e 48.6 del capitolo  III, della convenzione
internazionale per  la salvaguardia  della vita  umana in  mare SOLAS
74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Viste la  risoluzione A. 689(17)  adottata dall'assemblea IMO  il 6
novembre 1991, come emendata, e  le norme R.I.Na. per la costruzione,
il collaudo e l'istallazione dei mezzi di salvadaggio;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1991, n. 84, come modificato
dall'art.  2  del  decreto  legislativo  21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista   l'istanza,  in   data  20   giugno  1998,   della  societa'
Tecnimpianti S.p.a., con sede a  Termini Imerese (Palermo), presso la
strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di
"tipo approvato" per la gru tipo "NHRB 1.2" per zattere e battello di
emergenza;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal registro
italiano navale  - Direzione generale  di Genova - hanno  avuto esito
positivo   come   da   relazione   tecnica   trasmessa   con   foglio
STR/025073/GCO in data 11 giugno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata di  "tipo approvato"  la  gru tipo  "NHRB 1.2",  per
zattere   e  battello   di  emergenza,   fabbricata  dalla   societa'
Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.
  La  predetta  gru  dovra'   essere  costituita  in  conformita'  al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   nome del fabbricante e marchio di fabbrica;
   tipo di gru "NHRB 1.2.";
   carico di lavoro (CL = 11.5 kN);
  marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti della navigazione";
   numero e data del decreto ministeriale di approvazione.