IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  l'art.  15  della  legge  31 gennaio  1994,  n.  97  ("nuove
disposizioni per le  zone montane") relativo alla  tutela di prodotti
tipici;
  Visto il  regolamento CEE n.  2081/92 del Consiglio, del  14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto il comma 1 del citato  art. 15 della legge numero 97/1994 che
istituisce presso il  Ministero per le politiche  agricole l'albo dei
prodotti  di   montagna,  autorizzati  a  fregiarsi   della  menzione
aggiuntiva "prodotto  nella montagna  italiana", al fine  di tutelare
l'originalita' del patrimonio storicoculturale dei territori montani;
  Visto il comma 3 dello stesso  articolo che prevede che il Ministro
per le politiche agricole disciplini,  con proprio decreto, i criteri
e le modalita'  per l'iscrizione all'albo e per  l'uso della menzione
"prodotto nella montagna italiana";
  Considerato  che, ai  sensi del  comma 1  dell'art. 15,  l'albo che
consente  la  valorizzazione di  prodotti  dei  territori montani  si
applica  ai  prodotti  gia'   protetti  in  ambito  comunitario  come
"denominazioni di  origine" o "indicazioni geografiche"  ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
  Considerato che, ai sensi dello  stesso comma, la suddetta menzione
aggiuntiva  "prodotto nella  montagna italiana",  e' da  attribuirsi,
sentite  le  comunita'  montane  interessate,  alle  sole  produzioni
agroalimentari dei  comuni montani sia per  quanto riguarda l'origine
della materia prima che per  la localizzazione nei suddetti territori
montani dell'eventuale trasformazione ed elaborazione;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96, del  12  giugno  1996  e
successive   integrazioni,   relativo    alla   registrazione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette nel
quadro della  procedura di cui  all'art. 17 del regolamento  (CEE) n.
2081/92;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nell'ambito
dell'adempimento di obblighi  derivati dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  discip1ina   controlli  e  vigilanza  sulle
denominazioni  protette  dei  prodotti   agricoli  e  alimentari  con
particolare riguardo  all'attivita' di controllo svolta  da organismi
privati autorizzati;
  Tenuto  conto  della  sentenza   della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita'  europee   del  7  maggio  1997,   relativa  all'uso  della
denominazione "montagna"  per prodotti agricoli e  derrate alimentari
che  ha   sancito  la  facolta'  di   utilizzare  tale  denominazione
nell'ambito di  una regolamentazione nazionale, purche'  si tratti di
denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette ai sensi
del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Tenuto conto altresi' che sulla  base dei dispositivi sopra citati,
i  prodotti dei  territori montani  che beneficiano  della protezione
della  relativa denominazione  di  origine  o indicazione  geografica
rispondono alle  condizioni per l'inserimento nell'albo  dei prodotti
di montagna e sono autorizzati  a fregiarsi della menzione aggiuntiva
"prodotto nella montagna italiana";
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Istituzione dell'albo dei prodotti di montagna
  1.  E' istituito  presso  il Ministero  per  le politiche  agricole
l'albo  dei  prodotti  di  montagna, autorizzati  a  fregiarsi  della
menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana".