IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ("nuove disposizioni per le zone montane") relativo alla tutela di prodotti tipici; Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Visto il comma 1 del citato art. 15 della legge numero 97/1994 che istituisce presso il Ministero per le politiche agricole l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storicoculturale dei territori montani; Visto il comma 3 dello stesso articolo che prevede che il Ministro per le politiche agricole disciplini, con proprio decreto, i criteri e le modalita' per l'iscrizione all'albo e per l'uso della menzione "prodotto nella montagna italiana"; Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l'albo che consente la valorizzazione di prodotti dei territori montani si applica ai prodotti gia' protetti in ambito comunitario come "denominazioni di origine" o "indicazioni geografiche" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; Considerato che, ai sensi dello stesso comma, la suddetta menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", e' da attribuirsi, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari dei comuni montani sia per quanto riguarda l'origine della materia prima che per la localizzazione nei suddetti territori montani dell'eventuale trasformazione ed elaborazione; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96, del 12 giugno 1996 e successive integrazioni, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nell'ambito dell'adempimento di obblighi derivati dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee discip1ina controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari con particolare riguardo all'attivita' di controllo svolta da organismi privati autorizzati; Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7 maggio 1997, relativa all'uso della denominazione "montagna" per prodotti agricoli e derrate alimentari che ha sancito la facolta' di utilizzare tale denominazione nell'ambito di una regolamentazione nazionale, purche' si tratti di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92; Tenuto conto altresi' che sulla base dei dispositivi sopra citati, i prodotti dei territori montani che beneficiano della protezione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica rispondono alle condizioni per l'inserimento nell'albo dei prodotti di montagna e sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana"; Decreta: Art. 1. Istituzione dell'albo dei prodotti di montagna 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana".