IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  17  dell'ordinanza  26 maggio  1997,  n.  2589,  del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, che ha disposto, a  seguito dell'evento sismico del 12 maggio
1997,  che ha  interessato  il territorio  della  regione Umbria,  la
sospensione  dal 12  maggio 1997  al 12  settembre 1997,  dei termini
relativi agli adempimenti  e versamenti, diretti o  tramite ruolo, di
natura tributaria a  favore delle persone fisiche,  societa' ed enti,
anche in qualita'  di sostituti di imposta,  aventi domicilio fiscale
nel comune di Massa Martana;
  Vista  l'ordinanza   13  ottobre   1997,  n.  2693,   del  Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha  prorogato fino  al 31  dicembre 1997  il termine  di scadenza
della  sospensione prevista  dall'art. 17  della citata  ordinanza n.
2589/1997;
  Vista  l'ordinanza   22  dicembre  1997,  n.   2729,  del  Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha prorogato fino  al 31 marzo 1998 i termini  di cui alla citata
ordinanza n. 2693/1997;
  Visto l'art. 6 dell'ordinanza 31  marzo 1998, n. 2779, del Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha prorogato il termine  di sospensione di cui all'articolo unico
della citata ordinanza n. 2729/1997 al 30 ottobre 1998, limitatamente
ai soggetti  residenti o  aventi sede operativa  nel comune  di Massa
Martana,  le cui  abitazioni  e  i cui  immobili,  sede di  attivita'
produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale;
  Vista la citata ordinanza n. 2779/1998, la quale ha disposto che il
versamento delle  somme dovute  e non  corrisposte per  effetto delle
sospensioni,  disposte  fino  al  31  marzo  1998,  e'  effettuato  a
decorrere  dal  1 febbraio  1999,  e  che alla  determinazione  delle
modalita'   per  l'effettuzione   degli   adempimenti,  nonche'   dei
versamenti  in forma  rateale, si  provede con  apposito decreto  del
Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti che alla data del 12 maggio 1997 avevano il domicilio
fiscale nel  comune di Massa Martana  e che ai sensi  delle ordinanze
citate  in premessa  hanno  usufruito della  sospensione a  decorrere
dalla  suddetta data  fino  al  31 marzo  1998  devono presentare  la
dichiarazione annuale  dell'imposta sul  valore aggiunto  relativa al
1997 nel mese di aprile 1999.
  2. I soggetti  di cui al comma 1 devono  versare l'importo relativo
ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto,
dovuti per  l'anno 1997,  scaduti nel periodo  di sospensione  dal 12
maggio 1997 al 31 dicembre 1997, nonche' le somme dovute in base alla
dichiarazione per  il medesimo anno,  in dodici rate mensili  di pari
importo a partire  dal mese di aprile 1999. I  versamenti scaduti nel
periodo di sospensione dal 10 gennaio 1998 al 31 marzo 1998, compreso
il  versamento dell'IVA  dovuta per  il  mese di  marzo 1998,  devono
essere effettuati in  sei rate mensili di pari importo  a partire dal
mese di aprile 2000.
  3. I soggetti che alla data del 12 maggio 1997 avevano la residenza
o la sede operativa nel comune  di Massa Martana, le cui abitazioni e
i cui immobili,  sedi di attivita' produttive, sono  stati oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero per  inagibilita' totale o parziale e
che ai  sensi delle ordinanze  citate in premessa  usufruiscono della
sospensione a decorrere dalla suddetta  data fino al 30 ottobre 1998,
devono presentare  la dichiarazione  annuale dell'imposta  sul valore
aggiunto relativa all'anno 1997,  compresa la dichiarazione unificata
nel mese di aprile 1999.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 3 devono versare l'importo
relativo ai versamenti mensili  e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto, dovuti per l'anno 1997,  scaduti nel periodo di sospensione
dal 12  maggio 1997 al 31  dicembre 1997, nonche' le  somme dovute in
base alla dichiarazione  per il medesimo anno in  dodici rate mensili
di  pari importo  a partire  dal mese  di aprile  1999. I  versamenti
scaduti nel periodo  di sospensione dal 1 gennaio 1998  al 30 ottobre
1998 devono essere effettuati in sei  rate mensili a partire dal mese
di aprile 2000.
  5.  Per  i  versamenti  di  cui ai  precedenti  commi  deve  essere
utilizzata la  vigente modulistica,  indicando il  codicetributo 6029
denominato "IVA oggetto di sospensione"  e riportando come periodo di
riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento.