IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza 26 maggio 1997, n. 2590, del Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha  disposto, a  seguito degli eventi  alluvionali del  giorno 14
ottobre 1996 che hanno colpito  il comune di Crotone, la sospensione,
dal 14  ottobre 1996 al  14 ottobre  1997, dei termini  relativi agli
adempimenti  e   versamenti  diretti  o  tramite   ruolo,  di  natura
tributaria a favore delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in
qualita'  di  sostituti  di  imposta, aventi  domicilio  fiscale  nel
suddetto comune;
  Vista  l'ordinanza   13  ottobre   1997,  n.  2693,   del  Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha  prorogato fino  al 31  dicembre 1997  il termine  di scadenza
della  sospensione prevista  dall'art.  2 della  citata ordinanza  n.
2590/1997;
  Vista  l'ordinanza   22  dicembre  1997,  n.   2729,  del  Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha prorogato fino al 31 marzo 1998 il termine di cui all'articolo
unico della suddetta ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2693;
  Visto l'art. 6 dell'ordinanza 31  marzo 1998, n. 2779, del Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
che ha prorogato il termine  di sospensione di cui all'articolo unico
della citata ordinanza n. 2729/1997 al 30 ottobre 1998, limitatamente
ai soggetti residenti o aventi  sede operativa nel comune di Crotone,
le cui  abitazioni e  i cui immobili,  sede di  attivita' produttive,
sono   stati  oggetto   di  ordinanze   sindacali  di   sgombero  per
inagibilita' totale o parziale;
  Vista la citata ordinanza n. 2779/1998, la quale ha disposto che il
versamento delle  somme dovute  e non  corrisposte per  effetto delle
sospensioni,  disposte  fino  al  31  marzo  1998,  e'  effettuato  a
decorrere  dal  1 febbraio  1999,  e  che alla  determinazione  delle
modalita'   per  l'effettuazione   degli  adempimenti,   nonche'  dei
versamenti  in forma  rateale si  provvede con  apposito decreto  del
Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  soggetti che  alla  data  del  14  ottobre 1996  avevano  il
domicilio  fiscale  nel  comune  di  Crotone e  che  ai  sensi  delle
ordinanze  citate in  premessa  hanno usufruito  della sospensione  a
decorrere dalla suddetta data fino al 31 marzo 1998 devono presentare
la dichiarazione  annuale dell'imposta  sul valore  aggiunto relativa
agli anni 1996 e 1997 nel mese di aprile 1999.
  2. I soggetti  di cui al comma 1 devono  versare l'importo relativo
ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto,
dovuti per  l'anno 1996,  scaduti nel periodo  di sospensione  dal 14
ottobre 1996  al 31 dicembre  1996, nonche'  le somme dovute  in base
alla dichiarazione per  il medesimo anno, in quattro  rate mensili di
pari importo a partire dal mese  di aprile 1999. I versamenti scaduti
nel  periodo di  sospensione dal  1 gennaio  1997 al  31 marzo  1998,
compreso il  versamento dell'IVA  dovuto per il  mese di  marzo 1998,
devono  essere effettuati,  quelli relativi  all'anno 1997,  in dieci
rate  mensili di  pari importo  a partire  dal mese  di agosto  1999,
quelli  relativi  all'anno 1998,  in  quattro  rate mensili  di  pari
importo a partire dal mese di giugno 2000.
  3.  I  soggetti che  alla  data  del  14  ottobre 1996  avevano  la
residenza  o  la  sede  operativa  nel  comune  di  Crotone,  le  cui
abitazioni e i cui immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati
oggetto di ordinanze sindacali di  sgombero per inagibilita' totale o
parziale  e  che   ai  sensi  delle  ordinanze   citate  in  premessa
usufruiscono della  sospensione a decorrere dalla  suddetta data fino
al  30  ottobre  1998,  devono presentare  la  dichiarazione  annuale
dell'imposta  sul valore  aggiunto relativa  agli anni  1996 e  1997,
compresa la dichiarazione unificata  relativa all'anno 1997, nel mese
di aprile 1999.
  4. I soggetti  di cui al comma 3 devono  versare l'importo relativo
ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto,
dovuti per  l'anno 1996,  scaduti nel periodo  di sospensione  dal 14
ottobre 1996  al 31 dicembre  1996, nonche'  le somme dovute  in base
alla dichiarazione  per il medesimo  anno in quattro rate  mensili di
pari importo a partire dal mese  di aprile 1999. I versamenti scaduti
nel periodo  di sospensione  dal 1  gennaio 1997  al 30  ottobre 1998
devono  essere effettuati,  quelli relativi  all'anno 1997,  in dieci
rate  mensili di  pari importo  a partire  dal mese  di agosto  1999,
quelli  relativi  all'anno 1998,  in  quattro  rate mensili  di  pari
importo a partire dal mese di giugno 2000.
  5.  Per  i  versamenti  di  cui ai  precedenti  commi  deve  essere
utilizzata la  vigente modulistica,  indicando il  codicetributo 6029
denominato "IVA oggetto di sospensione"  e riportando come periodo di
riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento.