IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 2 dell'ordinanza 26 maggio 1997, n. 2590, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha disposto, a seguito degli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 che hanno colpito il comune di Crotone, la sospensione, dal 14 ottobre 1996 al 14 ottobre 1997, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti diretti o tramite ruolo, di natura tributaria a favore delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in qualita' di sostituti di imposta, aventi domicilio fiscale nel suddetto comune; Vista l'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2693, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine di scadenza della sospensione prevista dall'art. 2 della citata ordinanza n. 2590/1997; Vista l'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2729, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato fino al 31 marzo 1998 il termine di cui all'articolo unico della suddetta ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2693; Visto l'art. 6 dell'ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine di sospensione di cui all'articolo unico della citata ordinanza n. 2729/1997 al 30 ottobre 1998, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel comune di Crotone, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale; Vista la citata ordinanza n. 2779/1998, la quale ha disposto che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni, disposte fino al 31 marzo 1998, e' effettuato a decorrere dal 1 febbraio 1999, e che alla determinazione delle modalita' per l'effettuazione degli adempimenti, nonche' dei versamenti in forma rateale si provvede con apposito decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano il domicilio fiscale nel comune di Crotone e che ai sensi delle ordinanze citate in premessa hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 31 marzo 1998 devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 1996 e 1997 nel mese di aprile 1999. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti per l'anno 1996, scaduti nel periodo di sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, nonche' le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1998, compreso il versamento dell'IVA dovuto per il mese di marzo 1998, devono essere effettuati, quelli relativi all'anno 1997, in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999, quelli relativi all'anno 1998, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. 3. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano la residenza o la sede operativa nel comune di Crotone, le cui abitazioni e i cui immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale e che ai sensi delle ordinanze citate in premessa usufruiscono della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 30 ottobre 1998, devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 1996 e 1997, compresa la dichiarazione unificata relativa all'anno 1997, nel mese di aprile 1999. 4. I soggetti di cui al comma 3 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti per l'anno 1996, scaduti nel periodo di sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, nonche' le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 1 gennaio 1997 al 30 ottobre 1998 devono essere effettuati, quelli relativi all'anno 1997, in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999, quelli relativi all'anno 1998, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. 5. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la vigente modulistica, indicando il codicetributo 6029 denominato "IVA oggetto di sospensione" e riportando come periodo di riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento.