IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art.  8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990.
  Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso precedente;
  Visto l'art. 1,  comma 4, del decreto-legge 20 gennaio  1998, n. 4,
convertito dalla  legge 20 marzo 1998,  n. 52, che stabilisce  che la
possibilita' prevista dall'art. 4, comma  25, della legge n. 608/1996
di concedere  i benefici  delle assunzioni  dalle liste  di mobilita'
trova applicazione relativamente alle  domande presentate entro il 31
dicembre 1997;
  Visti  i decreti  interministeriali del  10  ottobre 1997  e del  6
aprile 1997, che hanno destinato  rispettivamente L. 38 miliardi e L.
14 miliardi,  derivanti dall'accertamento definitivo per  adesione di
cui all'art. 20, comma 1,  della legge n. 724/1994, alla concessione,
ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici
di  cui agli  articoli 8,  comma 4,  e 25,  comma 9,  della legge  n.
223/1991;
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25;
  Considerato che la Macchi S.r.l.  facente parte del gruppo Fochi e'
stata posta in amministrazione straordinaria in data 5 gennaio 1996;
  Considerato  che  con  decreto  del 10  gennaio  1997  il  Ministro
dell'industria ha autorizzato i  commissari straordinari a trasferire
il complesso aziendale di cui sopra;
  Considerato che in data 27 gennaio 1997 il Ministro dell'industria,
di  concerto  con il  Ministro  del  tesoro,  ha disposto  la  revoca
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa;
  Considerato  che in  data 16  dicembre 1996  e' stato  stipulato il
verbale  di accordo  di  cui all'art.  47, comma  2,  della legge  n.
428/1990,  ratificato in  sede di  Ministero  del lavoro  in data  30
aprile 1997;
  Viste  l'istanza presentata  dalla  Macchi S.p.a.,  in qualita'  di
azienda acquirente, in data 6 maggio 1997;
  Considerato che la  Macchi S.p.a. non ha le  caratteristiche di cui
all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere alla societa' Macchi S.p.a. per 85 unita' della sede di
Fagnano Olona  (Varese) i  benefici di  cui all'art.  8, comma  4, ed
all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.