IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990. Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilita' trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997; Visti i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1997, che hanno destinato rispettivamente L. 38 miliardi e L. 14 miliardi, derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994, alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25; Considerato che la Macchi S.r.l. facente parte del gruppo Fochi e' stata posta in amministrazione straordinaria in data 5 gennaio 1996; Considerato che con decreto del 10 gennaio 1997 il Ministro dell'industria ha autorizzato i commissari straordinari a trasferire il complesso aziendale di cui sopra; Considerato che in data 27 gennaio 1997 il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa; Considerato che in data 16 dicembre 1996 e' stato stipulato il verbale di accordo di cui all'art. 47, comma 2, della legge n. 428/1990, ratificato in sede di Ministero del lavoro in data 30 aprile 1997; Viste l'istanza presentata dalla Macchi S.p.a., in qualita' di azienda acquirente, in data 6 maggio 1997; Considerato che la Macchi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' Macchi S.p.a. per 85 unita' della sede di Fagnano Olona (Varese) i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.