IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art.  8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990.
  Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso  precedente ed ha esteso la possibilita'
di  richiedere  i benefici  medesimi  alle  aziende rientranti  nelle
fattispecie di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;
  Visto l'art. 1,  comma 4, del decreto-legge 20 gennaio  1998, n. 4,
convertito dalla  legge 20 marzo 1998,  n. 52, che stabilisce  che la
possibilita' prevista dall'art. 4, comma  25, della legge n. 608/1996
di concedere  i benefici  delle assunzioni  dalle liste  di mobilita'
trova applicazione relativamente alle  domande presentate entro il 31
dicembre 1997;
  Visti  i decreti  interministeriali del  10  ottobre 1997  e del  6
aprile 1997, che hanno destinato  rispettivamente L. 38 miliardi e L.
14 miliardi,  derivanti dall'accertamento definitivo per  adesione di
cui all'art. 20, comma 1,  della legge n. 724/1994, alla concessione,
ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici
di  cui agli  articoli 8,  comma 4,  e 25,  comma 9,  della legge  n.
223/1991;
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25;
  Considerato che la  Mech-El S.r.l. e' stata  dichiarata fallita con
sentenza del tribunale di Como del 25 luglio 1997;
  Considerato  che  la Tagea  S.r.l.  in  data  10 novembre  1997  ha
acquistato dal  curatore fallimentare  il ramo d'azienda,  ubicato in
Villanova di Castenaso (Bologna), della Mech-El;
  Considerato che in data 5 novembre  1997 e' stato stipulato in sede
di Ministero  del lavoro il  verbale di  accordo di cui  all'art. 47,
comma 2, della legge n. 428/1990;
  Vista  l'istanza  presentata dalla  Tagea  S.r.l.,  in qualita'  di
azienda acquirente, in data 25 novembre 1997;
  Considerato che  la Tagea S.r.l.  non ha le caratteristiche  di cui
all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere alla societa'  Tagea S.r.l. per19 unita'  della sede di
Villanova di Castenaso (Bologna) i  benefici di cui all'art. 8, comma
4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.