IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990. Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha esteso la possibilita' di richiedere i benefici medesimi alle aziende rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilita' trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997; Visti i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1997, che hanno destinato rispettivamente L. 38 miliardi e L. 14 miliardi, derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994, alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25; Considerato che la Mech-El S.r.l. e' stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Como del 25 luglio 1997; Considerato che la Tagea S.r.l. in data 10 novembre 1997 ha acquistato dal curatore fallimentare il ramo d'azienda, ubicato in Villanova di Castenaso (Bologna), della Mech-El; Considerato che in data 5 novembre 1997 e' stato stipulato in sede di Ministero del lavoro il verbale di accordo di cui all'art. 47, comma 2, della legge n. 428/1990; Vista l'istanza presentata dalla Tagea S.r.l., in qualita' di azienda acquirente, in data 25 novembre 1997; Considerato che la Tagea S.r.l. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' Tagea S.r.l. per19 unita' della sede di Villanova di Castenaso (Bologna) i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.