IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 32.3 del capitolo III, parte della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quali la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996 e la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, presentata dalla Societa' In.Co.Mar S.r.l., con sede a Genova, via Gramsci, 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di "Tipo approvato" per la luce per cintura di salvataggio denominata "Hemilight HL 8-9 M"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 23 giugno 1998, con allegato il rapporto n. 98-DG-85-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" la luce per cintura di salvataggio denominata "Hemilight HL 8-9 M", prodotta dalla ACR Electonics di Fort Lauderdale (U.S.A.). Il predetto dispositivo dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale della luce: "Hemilight HL 8-9 M"; data di fabbricazione (mese ed anno); Ris. IMO A. 689(17); marchi "tipo approvato" Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.