IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994;
  Viste  le  regole 4,  30,  48.1  e  48.2  del capitolo  III,  della
Convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (SOLAS  74)(83), come emendata,  resa esecutiva con la  legge 23
maggio 1980, n. 313;
  Viste la  risoluzione A. 689(17)  adottata dall'assemblea IMO  il 6
novembre 1991, come emendata, e  le norme R.I.Na. per la costruzione,
il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1991, n. 84, come modificato
dall'art. 2  del decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  535, convertito,
con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza, in data 24  luglio 1998, della Societa' Pellegrini
S.r.l., con sede a Verona, in  via Torricelli 2/A, intesa ad ottenere
la dichiarazione di  "tipo approvato" per la  gru tipo "SAR-1-R/C-LL"
per battello di emergenza;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale  - Direzione  generale di  Genova, hanno  avuto esito
positivo   come   da   relazione   tecnica   trasmessa   con   foglio
STR/029791/GCO in data 16 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di  "tipo approvato" la gru  tipo "SAR-1-R/C-LL", per
battello di  emergenza, fabbricata  dalla societa'  Pellegrini S.r.l.
sopracitata.
  La  predetta  gru  dovra'   essere  costituita  in  conformita'  al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   nome del fabbricante e marchio di fabbrica;
   tipo di verricello "SAR-1-R/C-LL";
   carico di lavoro (CL = 11.78 kN);
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del decreto ministeriale di approvazione.