IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma l - septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto; Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997; Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio; Decreta: Art. 1. La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Bologna, Catanzaro, Cremona, Foggia, Forli', Genova, Isernia, La Spezia. Livorno, Lucca, Milano, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rovigo, Savona, Torino, Venezia, Vercelli, Vicenza, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Biella, Catanzaro, Chioggia, Este, Isernia, La Spezia. Piacenza, Portoferraio, nonche' presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Bologna, Lodi e delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza), Chiavari (ufficio del territorio di Genova), Finale Ligure (ufficio del territorio di Savona), Ivrea (ufficio del territorio di Torino), Lucera (ufficio del territorio di Foggia), Pescia (ufficio del territorio di Pistoia), Pinerolo (ufficio del territorio di Torino), entra in vigore il giorno 19 novembre 1998.