IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto l'art. 2, comma 1-septies  del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito,  con modificazioni, nella legge 24  marzo 1993, n.
75,  con  il  quale  e'  stato  disposto  che  le  volture  catastali
dipendenti da  atti civili, giudiziari ed  amministrativi, soggetti a
trascrizione  che danno  origine a  mutazione di  diritti censiti  in
catasto,   sono   eseguite  automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti  nelle note di trascrizione presentate
alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale  19 aprile 1994, n. 701, di
attuazione  dell'art. 2,  comma  l -  septies,  del decreto-legge  23
gennaio 1993,  n. 16, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 24
marzo  1993,  n.  75,  con  il  quale  e'  stato  stabilito  che  con
provvedimento del direttore generale  del dipartimento del territorio
viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono
eseguite  automaticamente e  vengono disciplinate  le condizioni  per
l'esenzione dall'obbligo  di presentazione  delle domande  di voltura
relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  23 dicembre  1997  del  direttore
generale del  Dipartimento del  territorio di attuazione  dell'art. 2
del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono
dettate  le modalita'  di esecuzione  della voltura  automatica e  di
esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  15  ottobre  1998  del  direttore
generale  del  Dipartimento  del  territorio, con  il  quale  vengono
apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;
  Considerato  che   la  data  di  attivazione   della  procedura  di
esecuzione  automatica  della  voltura catastale  e'  stabilita,  per
ciascun ufficio, con decreto  dirigenziale del direttore generale del
Dipartimento del territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i
beni siti nei  comuni delle province di  Bologna, Catanzaro, Cremona,
Foggia, Forli',  Genova, Isernia, La Spezia.  Livorno, Lucca, Milano,
Modena,  Padova, Parma,  Piacenza, Pistoia,  Rovigo, Savona,  Torino,
Venezia, Vercelli,  Vicenza, sulla base delle  corrispondenti note di
trascrizione   eseguite   presso   le  conservatorie   dei   registri
immobiliari di Biella, Catanzaro, Chioggia, Este, Isernia, La Spezia.
Piacenza,  Portoferraio, nonche'  presso il  servizio di  pubblicita'
immobiliare  degli uffici  del territorio  di Bologna,  Lodi e  delle
sezioni staccate  di Bassano  del Grappa  (ufficio del  territorio di
Vicenza), Chiavari (ufficio del  territorio di Genova), Finale Ligure
(ufficio del territorio di Savona),  Ivrea (ufficio del territorio di
Torino), Lucera  (ufficio del territorio di  Foggia), Pescia (ufficio
del  territorio  di Pistoia),  Pinerolo  (ufficio  del territorio  di
Torino), entra in vigore il giorno 19 novembre 1998.