IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 novembre 1985,
n. 759,  il quale  ha aggiunto gli  articoli 14 e  15 al  decreto del
Presidente  della  Repubblica   21  maggio  1981,  n.   322,  ed,  in
particolare, il comma 2 del predetto articolo 14, che prevede che per
la  disciplina  del  servizio d'informatica  giuridica  sono  emanate
apposite norme  con decreto  del Ministro di  grazia e  giustizia, di
concerto con quello del tesoro;
  Visto il  decreto del Ministro  di grazia e giustizia,  di concerto
con il  Ministro del tesoro, del  21 maggio 1987, n.  224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1987;
  Visto il  decreto del Ministro  di grazia e giustizia,  di concerto
con il  Ministro del  tesoro, del 2  novembre 1990,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
  Attesa la necessita' di emendare  il decreto del Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con il  Ministro del tesoro, del 28 novembre
1995, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio
1996, nella  parte in  cui esclude dalla  fruizione del  servizio gli
agrotecnici,  anch'essi ricompresi  nell'ambito delle  professioni di
area agricola;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400
(nota n. 6166 del 26 agosto 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 del decreto del  Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con  il Ministro del tesoro,  del 28 novembre 1995,  n. 594,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 155  del  4  luglio  1996,
modificativo dell'articolo  1 del  decreto del  Ministro di  grazia e
giustizia, di  concerto con  il Ministro del  tesoro, del  2 novembre
1990,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 272  del 21  novembre
1990, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  avvocati,   i  praticanti   avvocati,  i  notai,   i  dottori
commercialisti, i ragionieri, i  periti commerciali, i consulenti del
lavoro, gli ingegneri, gli architetti,  i geometri, i periti edili, i
dottori agronomi,  i dottori  in agraria,  gli agrotecnici,  i periti
agrari,  iscritti  nei  rispettivi   albi  professionali,  nonche'  i
dipendenti  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 maggio 1981, n. 322, come  modificato ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica  28 novembre 1985, n.  759, sono ammessi,
previa istanza,  ad usufruire  del servizio  d'informatica giuridica,
attraverso  i  terminali degli  uffici  giudiziari  collegati con  il
centro  elettronico   di  documentazione   della  Corte   suprema  di
cassazione,   ai  sensi   dell'articolo  14   dello  stesso   decreto
presideriziale".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 settembre 1998
                                   Il Ministro di grazia e giustizia
                                                 Flick
 Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio
 e  della  programmazione economica
                 Ciampi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
  Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 379
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni     sulla  promulganzione      delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti    del Presidente    della
          Repubblcia    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.    28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al solo   fine di   facilitare la lettura
          delle disposizioni  di legge alle  quali e'   operato    il
          rinvio.  Restano  invariati  il valore  e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il D.P.R.   28 novembre    1985,    n.  759,    reca:
          "Modificazioni  ed integrazioni  al decreto  del Presidente
          della  Repubblica    21  maggio  1981,  n. 322, concernente
          regolamento per la concessione della utenza del    servizio
          di  informatica   giuridica   del   centro elettronico   di
          documentazione della Corte suprema di cassazione".
            - Si trascrivono gli articoli  14  e  15  del  D.P.R.  21
          maggio  1981, n.   322,   recante:   "Regolamento   per  la
          concesisone  della  utenza  del servizio  di    informatica
          giuridica     del  centro    elettronico  di documentazione
          della Corte suprema di cassazione":
            "Art. 14.  - Gli  esercenti le professioni   legali  sono
          ammessi  ad  usufruire   del    servizio   di   informatica
          guiridica   attraverso  i terminali degli uffici giudiziari
          collegati con  il  centro  elettronico  di  documentazione,
          osservando  le  modalita' stabilite   dai capi degli uffici
          e   dietro    corresponsione    della    somma   di    lire
          duemilacinquecento,  il corrispettivo  di ogni  ricerca che
          comporti fino  ad   un   massimo   di   cinque minuti    di
          collegamento  e/o  4000 caratteri in output.
            Per  la  disciplina    di tale servizio saranno   emanate
          apposite  norme  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  di concerto con quello del tesoro,  che fissera'
          anche  la data di attivazione  del servizio medesimo,  fino
          alla  quale    resta  fermo il   servizio gratuito   per le
          categorie professionali che gia' ne fruiscono.
            Gli    esercenti    le  professioni   legali  sono  anche
          ammessi  a frequentare i   corsi di  addestramento  e    di
          aggiornamento  organizzati  dal    centro  elettronico   di
          documentazione della    Cassazione  e    sono  tenuti    al
          preventivo  pagamento,   per  ciascun  corso, a  titolo  di
          rimborso   spese, della   somma di    lire    centomila  da
          versare con  le modalita' di cui all'art. 11, comma quarto.
          Tale  misura  potra'  essere  revisionata in relazione agli
          eventuali maggiori costi, sempre con la forma  del  decreto
          interministeriale di cui all'art. 11".
            "Art.  15.  - Le  disposizioni dell'art. 14  si applicano
          anche nei confronti dei dipendenti delle  amministrazioni e
          degli enti pubblici di cui alle categorie A e  B  dell'art.
          4,  i quali accedono al servizio di informatica per ragioni
          inerenti al loro ufficio.
            L'accesso   a   tale servizio    e'    gratuito    per  i
          dipendenti  delle amministrazioni dello  Stato sia centrali
          che    periferiche  di livello almeno  provinciale, purche'
          su richiesta  della amministrazione  di appartenenza  fatta
          per ragioni di ufficio.
            I  magistrati  usufruiranno gratuitamente del servizio di
          informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali  degli
          uffici  giudiziari,  sia mediante   l'uso di   terminali  o
          altre   apparecchiature  installati    a  proprie  spese  e
          tecnicamente compatibili con la rete".
            -  Il  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto con il Ministro del  tesoro, del  21 maggio  1987,
          n.  224, reca:  "Norme di esecuzione   dell'art.   1    del
          D.P.R.     28   novembre   1985,   n.  759, concernente  le
          modalita'   di   accesso al   servizio    di    informatica
          giuridica  del centro  elettronico di  documentazione della
          Corte di cassazione ed i parametri relativi".
            -  Il  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto con il Ministro del tesoro, del 2  novembre  1990,
          reca:  "Norme  relative  alla  fruizione   da parte   degli
          esercenti  le professioni   legali e    degli  appartenenti
          alle  categorie    equiparate del   servizo di  informatica
          giuridica attraverso  i terminali  degli uffici  giudiziari
          collegati con il   centro elettronico  di    documentazione
          della Corte  suprema di cassazione".
            -  Il  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto con il Ministro del tesoro, del 28 novembre  1995,
          n.  594,  reca: "Regolamento recante   norme relative  alla
          funzione  da parte  degli esercenti  le professioni  legali
          del   servizio   di   informatica  giuridica  attraverso  i
          terminali degli uffici giudiziari collegati con  il  centro
          elettronico   di  documentazione  della  Corte  suprema  di
          cassazione".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo  e    ordinamento della Presidenza del Consigli dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - Per il titolo del decreto   del Ministro  di  grazia  e
          giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, n.
          594/1995 vedi nelle note alle premesse.
            - Per il testo del comma 1 dell'art.  15  del  D.P.R.  n.
          322/1981 vedi nelle note alle premesse.
            -   Per il  titolo  del  D.P.R. n.  759/1985  vedi  nelle
          note  alle premesse.