IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo  3  febbraio  1997, n.  52,  recante
attuazione della direttiva  n. 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio   ed  etichettatura   delle  sostanze   pericolose,  come
modificato con  decreto legislativo  25 febbraio 1998,  n. 90,  ed in
particolare l'articolo 37, comma 2;
  Visto il  decreto ministeriale  28 aprile  1997, ed  in particolare
l'allegato I,  recante un  elenco di  sostanze pericolose  e dettagli
relativi alla classificazione e  alla etichettatura per ogni sostanza
o gruppi di sostanze;
  Vista la direttiva  97/69/CE della Commissione del  5 dicembre 1997
recante   ventitreesimo  adeguamento   al  progresso   tecnico  della
direttiva  67/548/CEE  del  consiglio concernente  il  ravvicinamento
delle  disposizioni  legislative,   regolamentari  ed  amministrative
relative  alla classificazione,  all'imballaggio e  all'etichettatura
delle sostanze pericolose;
  Considerato  che studi  di  laboratorio indicano  che alcune  fibre
artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le
indagini  epidemiologiche hanno  suscitato  preoccupazioni circa  gli
effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati);
  Considerato  che  l'elenco   delle  sostanze  pericolose  figurante
nell'allegato I del decreto ministeriale  28 aprile 1997 deve essere,
pertanto, adattato e completato,  in particolare per inserirvi alcune
fibre artificiali  vetrose (silicati) e che  occorre anche modificare
la  prefazione del  medesimo  allegato  per inserirvi  le  note e  le
disposizioni specifiche  per l'identificazione, la  classificazione e
l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati);
  Considerato  che,  allo  stato  delle  conoscenze  attuali,  sembra
giustificato in  presenza di  certe circostanze escludere  che alcune
fibre   artificiali  vetrose   (silicati)  siano   classificate  come
cancerogene e che questa possibilita'  sara' riesaminata alla luce di
sviluppi tecnici e scientifici,  in particolare nell'area delle prove
di screening della cancerogenesi;
  Considerato che  in alcune disposizioni  degli allegati I e  VI del
decreto ministeriale 28 aprile 1997 figura la sigla "CEE";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato  I del decreto  ministeriale 28 aprile 1997  e' cosi'
modificato:
  a) il quinto paragrafo del capitolo intitolato "Nomenclatura" della
prefazione e' sostituito dal seguente testo:
  "L'articolo  23,  paragrafo 2,  lettera  a),  prevede che,  per  le
sostanze elencate  nell'allegato I, il  nome della sostanza  che deve
figurare sull'etichetta sia uno di quelli indicato nell'allegato. Per
alcune  sostanze,  a fini  di  identificazione,  sono state  aggiunte
informazioni  supplementari in  parentesi quadra.  Dette informazioni
non devono figurare sull'etichetta".
  b) la nota A della prefazione e' sostituita dal testo seguente:
 "Nota A:
  Il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle
denominazioni  di  cui  all'allegato  I (articolo  23,  paragrafo  2,
lettera a)).
  Nell'allegato I  e' tuttavia  utilizzata la  denominazione generale
del  tipo  "composti  di ..."  o  "sali  di  ...".  In tal  caso,  il
fabbricante o qualsiasi persona che immette tale sostanza sul mercato
e' tenuto  a precisare sull'etichetta  il nome esatto,  tenendo conto
del capitolo ''Nomenclatura'' della prefazione.
  Esempio per BeCl 2 : cloruro di berillio".
  c) le seguenti note Q ed R vengono aggiunte alla prefazione:
 "Nota Q:
  La classificazione  ''cancerogeno'' non si applica  se e' possibile
dimostrare che la  sostanza in questione rispetta  una delle seguenti
condizioni:
  una  prova  di  persistenza  biologica  a  breve  termine  mediante
inalazione ha mostrato  che le fibre di lunghezza superiore  a 20 mum
presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;
oppure
  una  prova  di  persistenza  biologica  a  breve  termine  mediante
instillazione intratracheale  ha mostrato  che le fibre  di lunghezza
superiore  a 20  mum presentano  un tempo  di dimezzamento  ponderato
inferiore a 40 giorni;
oppure
  un'adeguata  prova intraperitoneale  non  ha rivelato  un'eccessiva
cancerogenicita';
oppure
  una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla
conclusione  che  non  ci   sono  effetti  patogeni  significativi  o
alterazioni neoplastiche.
 Nota R:
  La classificazione ''cancerogeno'' non si applica alle fibre il cui
diametro geometrico medio ponderato  rispetto alla lunghezza meno due
errori standard risulti maggiore di 6 mum".