La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il  decreto-legge 21 settembre  1998, n. 328,  recante modifiche
dei  requisiti  per  la  nomina  dei  giudici  onorari  aggregati  da
destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997,
n.   276,   e   modifica   dell'articolo   123-bis   dell'ordinamento
giudiziario,  nonche' disciplina  transitoria  della  legge 3  agosto
1998, n. 302, in materia  di espropriazione forzata, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla
data  di entrata  in  vigore  della presente  legge,  sulla base  del
decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.
  3. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 novembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Diliberto,  Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto