IL DIRETTORE REGIONALE
               della direzione regionale delle entrate
                            per il Lazio
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  le  successive  modificazioni,  istitutivo  del  Servizio
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera O a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito l'art.  3 del decreto legislativo n. 29  del 3 febbraio
1993;
  Visto l'art.  13 della legge 8  maggio 1998, n. 146  che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista la  delega conferita dal direttore  generale del Dipartimento
delle entrate ai  direttori regionali circa l'adozione  degli atti di
applicazione e di diniego  delle speciali agevolazioni previste dagli
articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602, con  nota
circolare n. 260 del 5 novembre 1998;
  Vista l'istanza  prodotta in data  5 ottobre  1998 con la  quale la
societa'  Ferrovie dello  Stato  - Societa'  di  trasporti e  servizi
S.p.a.,  con sede  in Roma,  ha chiesto  l'applicazione dei  benefici
agevolativi  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento  del  carico di  imposta  dovuto  in base  a  dichiarazione
afferente l'anno 1996,  iscritto nei ruoli posti  in riscossione alla
scadenza  di  novembre   1998  per  il  complessivo   importo  di  L.
747.391.509.000, successivamente  ridotto per  sgravio parziale  a L.
416.391.509.000, adducendo  che la  somma complessivamente  dovuta si
appalesa  eccessivamente  onerosa   rispetto  alla  reale  situazione
economicofinanziaria del soggetto;
  Considerato  che il  Ministero delle  finanze -  Dipartimento delle
entrate - Direzione centrale  della riscossione ha manifestato parere
favorevole alla concessione del  richiesto beneficio, in quanto nella
fattispecie concreta sussiste la necessita' di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento  dell'attuale  carico  iscritto  a  ruolo  aggraverebbe  la
situazione economicofinanziaria  del contribuente,  con ripercussioni
negative  che  potrebbe  determinare conseguenze  pregiudizievoli  in
ordine allo  svolgimento dell'attivita' aziendale,  consistente nella
prestazione di servizi pubblici essenziali;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella misura del 9% annuo  e se richiesta di accordare la
rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la
necessita'  di assicurare  e  mantenere il  proseguo delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  richiesta  avanzata  dalla  societa'  Ferrovie  dello  Stato  -
Societa' di trasporti e servizi S.p.a. - e' accolta.
  Il complessivo  carico tributario di L.  416.391.509.000 dovuto dal
contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma
calcolando  sul debito  di  imposta gli  interessi sostitutivi  nella
misura del  9% annuo,  a decorrere dal  giorno successivo  al termine
fissato per la presentazione della  dichiarazione annuale e fino alla
data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente
le  irrogate sanzioni  rimangono sospese  fino all'esatto  e puntuale
adempimento  di  quanto disposto  con  il  presente decreto  per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico cosi' rideterminato,  che tiene conto dell'imposta, degli
interessi  per  ritardata  iscrizione   a  ruolo  e  degli  interessi
sostitutivi del 9% annuo deve  essere versato in unica soluzione alla
scadenza di novembre 1998.
  La  citata  sezione staccata  provvedera',  altresi',  a tutti  gli
adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
  Il   mancato  pagamento   dell'importo  come   sopra  rideterminato
produrra' per  il contribuente  l'automatica decadenza  dal beneficio
accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate  per il Lazio, ove  vengano a cessare i  presupposti in
base ai quali e' stata concessa, o sopravvengano fondati pericoli per
la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale quota  parte di  interesse al  9%, nel  frattempo
versata dalla societa', verra'  imputata quale acconto sulle sanzioni
nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 novembre 1998
 Il direttore regionale: Busa