IL DIRETTORE REGIONALE della direzione regionale delle entrate per il Lazio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera O a) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista la delega conferita dal direttore generale del Dipartimento delle entrate ai direttori regionali circa l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con nota circolare n. 260 del 5 novembre 1998; Vista l'istanza prodotta in data 5 ottobre 1998 con la quale la societa' Ferrovie dello Stato - Societa' di trasporti e servizi S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1996, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1998 per il complessivo importo di L. 747.391.509.000, successivamente ridotto per sgravio parziale a L. 416.391.509.000, adducendo che la somma complessivamente dovuta si appalesa eccessivamente onerosa rispetto alla reale situazione economicofinanziaria del soggetto; Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale della riscossione ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento dell'attuale carico iscritto a ruolo aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative che potrebbe determinare conseguenze pregiudizievoli in ordine allo svolgimento dell'attivita' aziendale, consistente nella prestazione di servizi pubblici essenziali; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e se richiesta di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Decreta: La richiesta avanzata dalla societa' Ferrovie dello Stato - Societa' di trasporti e servizi S.p.a. - e' accolta. Il complessivo carico tributario di L. 416.391.509.000 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Il carico cosi' rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo deve essere versato in unica soluzione alla scadenza di novembre 1998. La citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento dell'importo come sopra rideterminato produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Lazio, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla societa', verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 1998 Il direttore regionale: Busa