IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n 29,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed in particolare l'art. 2, comma  3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali  si  e'  proceduto, rispettivamente,  all'individuazione  degli
uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale e  i compiti delle  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate;
  Vista la legge 8 maggio 1998,  n. 146, ed in particolare l'art. 34,
con cui  e' stata abrogata  la norma che  prevedeva il decorso  di un
periodo minimo di  tre mesi fra la nomina dei  direttori degli uffici
delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;
  Visto  il proprio  decreto 29  luglio 1998  con il  quale e'  stata
determinata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate
a base circoscrizionale,  tra i quali quelli di Venezia,  e nel quale
e' altresi' specificato che a Perugia  e a Treviso, ove sono previsti
due uffici circoscrizionali, ne verra' provvisoriamente attivato solo
uno,  con competenza  estesa  all'intera circoscrizione  territoriale
delle  predette  sedi,  non  essendo  stato  ivi  possibile  reperire
immobili dislocati  in maniera  tale da consentire  di ubicare  i due
previsti uffici in posizione baricentrica  rispetto al loro bacino di
utenza;
  Visto  il proprio  decreto  in  pari data  con  il  quale e'  stata
determinata la  competenza territoriale degli uffici  delle entrate a
base circoscrizionale di Vicenza;
  Ritenuta  la  necessita' di  procedere  nel  programma di  graduale
realizzazione  degli uffici  delle  entrate, sulla  base anche  della
sperimentazione effettuata  presso gli uffici delle  entrate attivati
nel 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle regioni  Calabria, Lazio,  Lombardia, Piemonte,  Umbria e
Veneto sono attivati  gli uffici delle entrate e  le sezioni staccate
degli uffici  stessi specificati  nell'unita tabella  che costituisce
parte    integrante    del    presente    decreto.    Contestualmente
all'attivazione  delle  nuove  strutture sono  soppressi  gli  uffici
indicati nella medesima tabella.
  2. A decorrere  dalla data di inizio di  funzionamento degli uffici
delle entrate di  cui al comma 1, gli uffici  dell'imposta sul valore
aggiunto di  Como, Cremona,  Novara, Perugia, Roma,  Reggio Calabria,
Sondrio, Terni, Treviso, Venezia e Vicenza, nonche' le locali sezioni
staccate  delle  Direzioni  regionali delle  entrate,  esercitano  la
propria   competenza   limitatamente  all'ambito   territoriale   non
ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 novembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano